Art. 22. Comunicazioni inerenti ai depositari centrali 1. I depositari centrali trasmettono alla Consob e alla Banca d'Italia: a) copia del bilancio d'esercizio completo sottoposto a revisione, corredato dalle relative relazioni, e copia del bilancio consolidato, ove redatto, di cui all'art. 41, lettera a) del regolamento delegato (UE) n. 2017/392, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione da parte dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza; b) le informazioni sulla strategia commerciale di cui all'art. 41, lettera s), entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione da parte dell'organo competente.