(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
            Comunicazioni inerenti ai depositari centrali 
 
    1. I depositari centrali trasmettono alla  Consob  e  alla  Banca
d'Italia: 
      a)  copia  del  bilancio  d'esercizio  completo  sottoposto   a
revisione, corredato dalle relative relazioni, e copia  del  bilancio
consolidato,  ove  redatto,  di  cui  all'art.  41,  lettera  a)  del
regolamento delegato (UE) n. 2017/392,  entro  30  giorni  lavorativi
dall'approvazione  da  parte  dell'assemblea  o  del   consiglio   di
sorveglianza; 
      b) le informazioni sulla strategia commerciale di cui  all'art.
41, lettera s), entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione da parte
dell'organo competente.