(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
          Comunicazioni inerenti ai requisiti patrimoniali 
 
    1. I depositari centrali comunicano  alla  Consob  e  alla  Banca
d'Italia  ogni  aggiornamento  del  piano  per  raccogliere  capitale
aggiuntivo o  per  assicurare  una  liquidazione  o  ristrutturazione
ordinata ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2,  del  regolamento  CSDR,
con illustrazione dei contenuti e delle  finalita'  delle  modifiche,
almeno  30  giorni  lavorativi  prima  dell'approvazione   da   parte
dell'organo competente.