Art. 23. Comunicazioni inerenti ai requisiti patrimoniali 1. I depositari centrali comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni aggiornamento del piano per raccogliere capitale aggiuntivo o per assicurare una liquidazione o ristrutturazione ordinata ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, del regolamento CSDR, con illustrazione dei contenuti e delle finalita' delle modifiche, almeno 30 giorni lavorativi prima dell'approvazione da parte dell'organo competente.