Art. 25. Comunicazioni inerenti ai sistemi di regolamento 1. I depositari centrali trasmettono giornalmente alla Consob e alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 70, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 2017/392, informazioni quantitative sull'efficienza dei sistemi di regolamento gestiti, incluse informazioni sul numero e sul controvalore dei mancati regolamenti. 2. I depositari centrali comunicano tempestivamente alla Consob e alla Banca d'Italia: a) le informazioni dettagliate in merito a eventuali misure di sospensione dei partecipanti adottate, di cui all'art. 41, lettera r), del regolamento delegato (UE) n. 2017/392; b) gli elementi informativi previsti dagli Orientamenti AESFEM 70/151/294 in caso di insolvenza di un partecipante ai sistemi di regolamento gestiti.