(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
          Comunicazioni inerenti ai sistemi di regolamento 
 
    1. I depositari centrali trasmettono giornalmente alla  Consob  e
alla  Banca  d'Italia,  ai  sensi  dell'art.  70,  paragrafo  6,  del
regolamento delegato  (UE)  n.  2017/392,  informazioni  quantitative
sull'efficienza  dei  sistemi   di   regolamento   gestiti,   incluse
informazioni sul numero e sul controvalore dei mancati regolamenti. 
    2. I depositari centrali comunicano tempestivamente alla Consob e
alla Banca d'Italia: 
      a) le informazioni dettagliate in merito a eventuali misure  di
sospensione dei partecipanti adottate, di cui  all'art.  41,  lettera
r), del regolamento delegato (UE) n. 2017/392; 
      b) gli elementi informativi previsti dagli Orientamenti  AESFEM
70/151/294 in caso di insolvenza di un  partecipante  ai  sistemi  di
regolamento gestiti.