(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
            Comunicazioni inerenti ai depositari centrali 
 
    1. I depositari centrali comunicano  alla  Consob  e  alla  Banca
d'Italia: 
      a) i progetti di acquisizione di  partecipazioni  azionarie  in
altre entita' le cui attivita' siano limitate  alla  prestazione  dei
servizi elencati nelle sezioni A e  B  dell'Allegato  al  regolamento
CSDR, almeno 30  giorni  lavorativi  prima  della  data  prevista  di
acquisizione; la comunicazione illustra  adeguatamente  le  finalita'
del progetto di acquisizione; 
      b) informazioni  sui  requisiti  patrimoniali  del  depositario
centrale, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione  del  bilancio
di esercizio da parte dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza; 
      c) informazioni sulle attivita' finanziarie di  proprieta'  del
depositario centrale, inclusive dell'elenco e del relativo  ammontare
dei depositi e degli strumenti finanziari detenuti, entro  30  giorni
lavorativi dall'approvazione  del  bilancio  di  esercizio  da  parte
dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza; 
      d) informazioni su eventuali polizze assicurative  sottoscritte
a  copertura  dei  rischi  derivanti  dall'attivita'  di  depositario
centrale, entro 30 giorni lavorativi dalla stipula o dalla modifica; 
      e) informazioni sulla  denuncia  all'assicuratore  di  sinistri
derivanti dall'attivita' di depositario  centrale,  entro  30  giorni
lavorativi dalla denuncia; 
      f)  informazioni  sulle  principali  decisioni  e  avvenimenti,
riguardanti piattaforme comuni di regolamento, che hanno  un  impatto
sul depositario centrale, entro 15 giorni lavorativi  dalla  fine  di
ogni trimestre, fatte salve le  circostanze  in  cui  una  tempistica
diversa risulti piu' appropriata. 
    2. I depositari centrali comunicano tempestivamente alle medesime
autorita' l'avvenuta conclusione di contratti finanziari  derivati  e
trasmettono contestualmente copia dei medesimi, congiuntamente ad una
nota illustrativa delle motivazioni sottostanti. 
    3. I depositari centrali inviano copia dei bilanci delle societa'
controllate  e  un  prospetto  riepilogativo  dei   dati   essenziali
riguardanti i  bilanci  delle  societa'  collegate  entro  30  giorni
lavorativi dalla loro approvazione. 
    4. I  depositari  centrali  trasmettono  annualmente  alla  Banca
d'Italia  e  alla  Consob,  in  occasione  della  trasmissione  della
documentazione di bilancio, copia  di  una  versione  aggiornata  del
libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio: 
      a) del numero di azioni con diritto di voto possedute; 
      b) della percentuale delle azioni con diritto di voto  rispetto
al totale delle azioni con diritto di voto. 
    Fermo restando  quanto  previsto  sopra,  i  depositari  centrali
comunicano senza indugio alla  Banca  d'Italia  e  alla  Consob  ogni
modifica del libro dei soci.