Art. 26. Comunicazioni inerenti ai depositari centrali 1. I depositari centrali comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia: a) i progetti di acquisizione di partecipazioni azionarie in altre entita' le cui attivita' siano limitate alla prestazione dei servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato al regolamento CSDR, almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista di acquisizione; la comunicazione illustra adeguatamente le finalita' del progetto di acquisizione; b) informazioni sui requisiti patrimoniali del depositario centrale, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza; c) informazioni sulle attivita' finanziarie di proprieta' del depositario centrale, inclusive dell'elenco e del relativo ammontare dei depositi e degli strumenti finanziari detenuti, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza; d) informazioni su eventuali polizze assicurative sottoscritte a copertura dei rischi derivanti dall'attivita' di depositario centrale, entro 30 giorni lavorativi dalla stipula o dalla modifica; e) informazioni sulla denuncia all'assicuratore di sinistri derivanti dall'attivita' di depositario centrale, entro 30 giorni lavorativi dalla denuncia; f) informazioni sulle principali decisioni e avvenimenti, riguardanti piattaforme comuni di regolamento, che hanno un impatto sul depositario centrale, entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre, fatte salve le circostanze in cui una tempistica diversa risulti piu' appropriata. 2. I depositari centrali comunicano tempestivamente alle medesime autorita' l'avvenuta conclusione di contratti finanziari derivati e trasmettono contestualmente copia dei medesimi, congiuntamente ad una nota illustrativa delle motivazioni sottostanti. 3. I depositari centrali inviano copia dei bilanci delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle societa' collegate entro 30 giorni lavorativi dalla loro approvazione. 4. I depositari centrali trasmettono annualmente alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, copia di una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio: a) del numero di azioni con diritto di voto possedute; b) della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto. Fermo restando quanto previsto sopra, i depositari centrali comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica del libro dei soci.