(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
             Comunicazioni inerenti agli organi sociali 
 
    1. I depositari centrali trasmettono alla  Consob  e  alla  Banca
d'Italia: 
      a) gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei soci  e  delle
riunioni dell'organo di amministrazione, nonche' del  comitato  degli
utenti, corredati dai relativi ordini del giorno, senza indugio; 
      b) copia dei verbali dell'assemblea dei  soci,  delle  riunioni
dell'organo di amministrazione e del comitato degli utenti,  e  della
relativa documentazione, non appena approvati. 
    2. I depositari centrali comunicano tempestivamente alle medesime
autorita'  ogni  modifica  nella   composizione   degli   organi   di
amministrazione  e  controllo,  nei  relativi  comitati  e  nell'alta
dirigenza, e trasmettono la documentazione comprovante la sussistenza
dei requisiti di  onorabilita',  professionalita'  e,  ove  previsto,
indipendenza; la comunicazione indica eventuali  ulteriori  incarichi
professionali svolti dal nuovo componente o dirigente,  anche  presso
altri soggetti. 
    3. Contestualmente alla  comunicazione  di  cui  al  comma  2,  i
depositari centrali trasmettono alla Consob e alla Banca d'Italia  la
composizione aggiornata  dell'organo  o  comitato  interessato  dalle
modifiche.