Art. 27. Comunicazioni inerenti agli organi sociali 1. I depositari centrali trasmettono alla Consob e alla Banca d'Italia: a) gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei soci e delle riunioni dell'organo di amministrazione, nonche' del comitato degli utenti, corredati dai relativi ordini del giorno, senza indugio; b) copia dei verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni dell'organo di amministrazione e del comitato degli utenti, e della relativa documentazione, non appena approvati. 2. I depositari centrali comunicano tempestivamente alle medesime autorita' ogni modifica nella composizione degli organi di amministrazione e controllo, nei relativi comitati e nell'alta dirigenza, e trasmettono la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di onorabilita', professionalita' e, ove previsto, indipendenza; la comunicazione indica eventuali ulteriori incarichi professionali svolti dal nuovo componente o dirigente, anche presso altri soggetti. 3. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, i depositari centrali trasmettono alla Consob e alla Banca d'Italia la composizione aggiornata dell'organo o comitato interessato dalle modifiche.