(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
   Comunicazioni inerenti al funzionamento dei depositari centrali 
 
    1. I depositari centrali comunicano  alla  Consob  e  alla  Banca
d'Italia: 
      a) l'ammissione ai propri servizi,  di  base  o  accessori,  di
emittenti o partecipanti con sede in un Paese terzo; 
      b)  l'elenco  degli   utenti   dei   servizi   accessori,   con
l'indicazione  dello  specifico  servizio  prestato,  del  Paese   di
residenza dell'utente  e  delle  modifiche  intervenute  rispetto  al
trimestre precedente, entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione di
ogni trimestre; 
      c) l'elenco degli emittenti, con  evidenza  del  Paese  in  cui
hanno sede; la comunicazione e' trasmessa entro 15 giorni  lavorativi
dalla fine di ogni trimestre  e  illustra  le  modifiche  intervenute
rispetto al trimestre precedente. 
    2. I depositari centrali comunicano tempestivamente alle predette
autorita' le situazioni di emergenza e  le  azioni  adottate  per  la
risoluzione della crisi («disaster recovery») ai sensi dell'art.  78,
paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 2017/392.