Art. 28. Comunicazioni inerenti al funzionamento dei depositari centrali 1. I depositari centrali comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia: a) l'ammissione ai propri servizi, di base o accessori, di emittenti o partecipanti con sede in un Paese terzo; b) l'elenco degli utenti dei servizi accessori, con l'indicazione dello specifico servizio prestato, del Paese di residenza dell'utente e delle modifiche intervenute rispetto al trimestre precedente, entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione di ogni trimestre; c) l'elenco degli emittenti, con evidenza del Paese in cui hanno sede; la comunicazione e' trasmessa entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre e illustra le modifiche intervenute rispetto al trimestre precedente. 2. I depositari centrali comunicano tempestivamente alle predette autorita' le situazioni di emergenza e le azioni adottate per la risoluzione della crisi («disaster recovery») ai sensi dell'art. 78, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 2017/392.