(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
             Informazioni aggiuntive ai fini del riesame 
 
    1. I depositari centrali trasmettono alla  Consob  e  alla  Banca
d'Italia, ai  sensi  dell'art.  40,  paragrafo  2,  lettera  c),  del
regolamento  delegato  (UE)  n.  2017/392,  entro  due   mesi   dalla
conclusione di ciascun periodo di riesame: 
      a) in caso di modifiche alle informazioni trasmesse in sede  di
procedimento di autorizzazione all'attivita' di depositario centrale,
la versione aggiornata della relativa documentazione,  ove  non  gia'
trasmessa ai sensi del presente Titolo o del regolamento CSDR; 
      b) una relazione sulle novita' intervenute in tema di struttura
organizzativa e deleghe e sulle attivita' di  gestione  del  rischio,
ove non gia' trasmessa ai sensi della lettera a); 
      c) una relazione sulle attivita' esternalizzate, comprensiva di
un'analisi sul  rispetto  delle  condizioni  per  l'esternalizzazione
previste dall'art. 30, paragrafo 1, del  regolamento  CSDR,  ove  non
gia' trasmessa ai sensi della lettera a); 
      d)  una   relazione   sull'esito   dei   controlli   effettuati
dall'organo di controllo, ove  non  gia'  trasmessa  ai  sensi  della
lettera a); 
      e) un elenco  delle  modifiche  apportate  al  regolamento  dei
servizi ed alle relative disposizioni applicative durante il  periodo
di riesame, nonche' l'elenco delle altre informazioni trasmesse  alle
autorita' nel corso del periodo di riesame,  ai  sensi  del  presente
Titolo o del regolamento CSDR; nell'elenco e'  indicata  la  data  di
trasmissione delle informazioni alla Consob e alla Banca d'Italia. 
    2. Le informazioni inviate dai depositari centrali alla Consob  e
alla Banca d'Italia ai  sensi  del  presente  Titolo  si  considerano
trasmesse anche ai fini degli articoli 40, 41 e  42  del  regolamento
delegato (UE) n. 2017/392.