Art. 29. Informazioni aggiuntive ai fini del riesame 1. I depositari centrali trasmettono alla Consob e alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 2017/392, entro due mesi dalla conclusione di ciascun periodo di riesame: a) in caso di modifiche alle informazioni trasmesse in sede di procedimento di autorizzazione all'attivita' di depositario centrale, la versione aggiornata della relativa documentazione, ove non gia' trasmessa ai sensi del presente Titolo o del regolamento CSDR; b) una relazione sulle novita' intervenute in tema di struttura organizzativa e deleghe e sulle attivita' di gestione del rischio, ove non gia' trasmessa ai sensi della lettera a); c) una relazione sulle attivita' esternalizzate, comprensiva di un'analisi sul rispetto delle condizioni per l'esternalizzazione previste dall'art. 30, paragrafo 1, del regolamento CSDR, ove non gia' trasmessa ai sensi della lettera a); d) una relazione sull'esito dei controlli effettuati dall'organo di controllo, ove non gia' trasmessa ai sensi della lettera a); e) un elenco delle modifiche apportate al regolamento dei servizi ed alle relative disposizioni applicative durante il periodo di riesame, nonche' l'elenco delle altre informazioni trasmesse alle autorita' nel corso del periodo di riesame, ai sensi del presente Titolo o del regolamento CSDR; nell'elenco e' indicata la data di trasmissione delle informazioni alla Consob e alla Banca d'Italia. 2. Le informazioni inviate dai depositari centrali alla Consob e alla Banca d'Italia ai sensi del presente Titolo si considerano trasmesse anche ai fini degli articoli 40, 41 e 42 del regolamento delegato (UE) n. 2017/392.