Art. 3. Definitivita' 1. I gestori dei sistemi italiani per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, del decreto sulla definitivita' fissano, dandone adeguata pubblicita', il momento di immissione e quello di irrevocabilita' di tali ordini nel sistema con modalita' che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione, nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare l'unitarieta' e la coerenza delle diverse fasi del processo di esecuzione degli ordini, e rendono trasparenti le regole che disciplinano i trasferimenti di titoli e di contante nei sistemi di regolamento. 2. Nei sistemi italiani per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui al comma 1, gestiti da controparti centrali, il momento di immissione non puo' precedere quello in cui la controparte centrale assume in proprio le posizioni contrattuali da regolare.