(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                            Definitivita' 
 
    1. I gestori dei sistemi italiani per l'esecuzione di  ordini  di
trasferimento di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  m),  n.  2,  del
decreto sulla definitivita' fissano, dandone adeguata pubblicita', il
momento di immissione e quello di irrevocabilita' di tali ordini  nel
sistema  con  modalita'  che  ne  assicurino  l'esatta  e   oggettiva
determinazione, nel rispetto dell'esigenza di contenere i  rischi  di
regolamento e di assicurare l'unitarieta' e la coerenza delle diverse
fasi del processo di esecuzione degli ordini, e  rendono  trasparenti
le regole che disciplinano i trasferimenti di titoli  e  di  contante
nei sistemi di regolamento. 
    2.  Nei  sistemi  italiani  per   l'esecuzione   di   ordini   di
trasferimento di cui al comma 1, gestiti da controparti centrali,  il
momento di immissione non puo' precedere quello in cui la controparte
centrale assume in proprio le posizioni contrattuali da regolare.