(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                Modifiche del regolamento dei servizi 
 
    1. I depositari centrali trasmettono i progetti di  modifica  del
regolamento dei servizi alla Consob e alla Banca d'Italia  almeno  15
giorni lavorativi prima della data  prevista  per  l'approvazione  da
parte dell'organo competente. Nella comunicazione viene fornita: 
      a)  l'illustrazione  dei  contenuti  e  delle  finalita'  delle
modifiche proposte; 
      b)  la  bozza  delle   eventuali   correlate   modifiche   alle
disposizioni applicative,  nonche'  delle  eventuali  modifiche  alle
procedure organizzative interne. 
    2. I depositari centrali trasmettono alla  Consob  e  alla  Banca
d'Italia, per l'approvazione prevista  dall'art.  79-quinquiesdecies,
comma 2, del TUF, le modifiche al regolamento dei servizi,  corredate
dai risultati delle eventuali consultazioni svolte con gli utenti  e,
ove modificate, delle altre informazioni indicate al comma 1. 
    3. I depositari centrali trasmettono alla  Consob  e  alla  Banca
d'Italia le disposizioni applicative del contenuto del regolamento.