Art. 30. Modifiche del regolamento dei servizi 1. I depositari centrali trasmettono i progetti di modifica del regolamento dei servizi alla Consob e alla Banca d'Italia almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'organo competente. Nella comunicazione viene fornita: a) l'illustrazione dei contenuti e delle finalita' delle modifiche proposte; b) la bozza delle eventuali correlate modifiche alle disposizioni applicative, nonche' delle eventuali modifiche alle procedure organizzative interne. 2. I depositari centrali trasmettono alla Consob e alla Banca d'Italia, per l'approvazione prevista dall'art. 79-quinquiesdecies, comma 2, del TUF, le modifiche al regolamento dei servizi, corredate dai risultati delle eventuali consultazioni svolte con gli utenti e, ove modificate, delle altre informazioni indicate al comma 1. 3. I depositari centrali trasmettono alla Consob e alla Banca d'Italia le disposizioni applicative del contenuto del regolamento.