Art. 33. Registrazione iniziale degli strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata 1. Sono immessi nel sistema di gestione accentrata gli strumenti finanziari: a) emessi dai soggetti ammessi al servizio in qualita' di emittenti, nei limiti previsti dal regolamento dei servizi; b) liberamente trasferibili e interamente liberati; c) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari: muniti della cedola in corso e delle successive cedole; completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili; pervenuti al depositario centrale prima della data stabilita per il rimborso. d) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione; e) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari; f) muniti, qualora nominativi e non dematerializzati, della girata al depositario centrale con la formula prevista dall'art. 39, comma 1, ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione al depositario centrale stesso. Gli strumenti finanziari non liberamente trasferibili possono essere immessi nella gestione accentrata qualora ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in conformita' ai criteri stabiliti all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2017/568 della Commissione del 24 maggio 2016. 2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui al comma 1 sono comunque immessi nel sistema di gestione accentrata. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari e' mantenuta separata e specifica evidenza nei conti del depositario centrale e degli intermediari. 3. Ai fini della registrazione iniziale degli strumenti finanziari, i depositari centrali verificano l'avvenuto collocamento o sottoscrizione degli strumenti finanziari da ammettere, laddove rilevante anche attraverso la verifica del trasferimento del contante agli emittenti.