(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
Registrazione iniziale degli  strumenti  finanziari  nel  sistema  di
                         gestione accentrata 
 
    1. Sono immessi nel sistema di gestione accentrata gli  strumenti
finanziari: 
      a) emessi dai soggetti  ammessi  al  servizio  in  qualita'  di
emittenti, nei limiti previsti dal regolamento dei servizi; 
      b) liberamente trasferibili e interamente liberati; 
      c) di buona  consegna.  Si  intendono  di  buona  consegna  gli
strumenti finanziari: 
        muniti della cedola in corso e delle successive cedole; 
        completi  delle  stampigliature  se  non  dotati  di   cedole
staccabili; 
        pervenuti al depositario centrale prima della data  stabilita
per il rimborso. 
      d)  non  colpiti  da   provvedimenti   che   ne   limitino   la
circolazione; 
      e) non soggetti a  procedure  di  ammortamento  o  a  procedure
similari; 
      f) muniti, qualora nominativi  e  non  dematerializzati,  della
girata al depositario centrale con la formula prevista dall'art.  39,
comma  1,  ovvero,   se   consegnati   direttamente   dall'emittente,
dell'intestazione al depositario centrale stesso. 
    Gli strumenti finanziari  non  liberamente  trasferibili  possono
essere  immessi  nella  gestione  accentrata  qualora  ammessi   alla
negoziazione in un mercato regolamentato in  conformita'  ai  criteri
stabiliti all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2017/568  della
Commissione del 24 maggio 2016. 
    2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui
al comma 1 sono comunque immessi nel sistema di gestione  accentrata.
Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi  requisiti,  di  tali
strumenti finanziari e' mantenuta separata e specifica  evidenza  nei
conti del depositario centrale e degli intermediari. 
    3.  Ai  fini  della  registrazione   iniziale   degli   strumenti
finanziari, i depositari centrali verificano l'avvenuto  collocamento
o sottoscrizione degli strumenti  finanziari  da  ammettere,  laddove
rilevante anche attraverso la verifica del trasferimento del contante
agli emittenti.