(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
 
                Presupposti della dematerializzazione 
 
    1. Sono immessi nel sistema di gestione accentrata in  regime  di
dematerializzazione, ai sensi dell'art. 83-bis, comma 1, del  TUF,  i
valori  mobiliari  regolati  dalla  legge   italiana   ammessi   alla
negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione  italiana  o  di
altro Paese dell'Unione europea con il consenso dell'emittente. 
    2. Sono immessi nel sistema di gestione accentrata in  regime  di
dematerializzazione, ai sensi dell'art. 83-bis, comma 2, del TUF: 
      a) gli strumenti del mercato monetario e le quote o  azioni  di
un organismo di investimento collettivo negoziati  o  destinati  alla
negoziazione  nei  mercati  regolamentati  italiani  o  nei   sistemi
multilaterali   di   negoziazione   italiani    con    il    consenso
dell'emittente; 
      b) le azioni e altri  titoli  rappresentativi  di  capitale  di
rischio, le obbligazioni e altri titoli di  debito,  qualsiasi  altro
strumento finanziario  che  permetta  di  acquisire  altri  strumenti
finanziari  e  i  relativi  indici,  il  cui  emittente  abbia  altri
strumenti finanziari  quotati  nei  mercati  regolamentati  italiani,
ovvero sia  da  considerarsi  diffuso  ai  sensi  dell'art.  108  del
regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modificazioni e integrazioni; 
      c) le obbligazioni e gli altri titoli di  debito  per  i  quali
l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro. 
    3. Possono essere volontariamente immessi nel sistema di gestione
accentrata  in  regime  di  dematerializzazione  ai  sensi  dell'art.
83-bis, comma 3, strumenti finanziari diversi da quelli previsti  dai
precedenti commi 1 e 2. 
    4. Il comma 2  non  si  applica  agli  strumenti  finanziari  che
scadono entro due anni dalla  ricorrenza  delle  condizioni  previste
dallo medesimo comma. 
    5. Al cessare delle condizioni previste dai  commi  1  e  2,  gli
strumenti finanziari permangono nel sistema di gestione accentrata in
regime di dematerializzazione ai sensi del  comma  3,  salva  diversa
determinazione dell'emittente. 
    6. Nelle ipotesi di  immissione  volontaria,  o  permanenza,  nel
sistema di gestione accentrata ai sensi, rispettivamente, dei commi 3
e 5, gli emittenti possono sottrarre i propri strumenti finanziari al
regime di dematerializzazione,  secondo  le  modalita'  definite  dai
depositari centrali nel proprio regolamento dei servizi. 
    7.  I  depositari  centrali   comunicano   senza   indugio   agli
intermediari  partecipanti  l'avvenuta  sottrazione  degli  strumenti
finanziari al regime di dematerializzazione.