Art. 34. Presupposti della dematerializzazione 1. Sono immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 83-bis, comma 1, del TUF, i valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell'Unione europea con il consenso dell'emittente. 2. Sono immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 83-bis, comma 2, del TUF: a) gli strumenti del mercato monetario e le quote o azioni di un organismo di investimento collettivo negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani con il consenso dell'emittente; b) le azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, le obbligazioni e altri titoli di debito, qualsiasi altro strumento finanziario che permetta di acquisire altri strumenti finanziari e i relativi indici, il cui emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, ovvero sia da considerarsi diffuso ai sensi dell'art. 108 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni; c) le obbligazioni e gli altri titoli di debito per i quali l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro. 3. Possono essere volontariamente immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-bis, comma 3, strumenti finanziari diversi da quelli previsti dai precedenti commi 1 e 2. 4. Il comma 2 non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo medesimo comma. 5. Al cessare delle condizioni previste dai commi 1 e 2, gli strumenti finanziari permangono nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi del comma 3, salva diversa determinazione dell'emittente. 6. Nelle ipotesi di immissione volontaria, o permanenza, nel sistema di gestione accentrata ai sensi, rispettivamente, dei commi 3 e 5, gli emittenti possono sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione, secondo le modalita' definite dai depositari centrali nel proprio regolamento dei servizi. 7. I depositari centrali comunicano senza indugio agli intermediari partecipanti l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.