(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
 
      Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati 
 
    1. Per la dematerializzazione  degli  strumenti  finanziari  gia'
accentrati,  alla  data  convenuta  con  l'emittente   i   depositari
centrali: 
      a) annullano gli strumenti finanziari; 
      b) spediscono gli strumenti finanziari all'emittente. 
    2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi  presso
l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso  che
ne da' comunicazione ai depositari centrali per la registrazione  nei
conti.