Art. 35. Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati 1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari gia' accentrati, alla data convenuta con l'emittente i depositari centrali: a) annullano gli strumenti finanziari; b) spediscono gli strumenti finanziari all'emittente. 2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che ne da' comunicazione ai depositari centrali per la registrazione nei conti.