Art. 36. Dematerializzazione di strumenti finanziari cartolari non gia' accentrati 1. Per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione di strumenti finanziari cartolari non gia' accentrati, gli intermediari, dalla data prevista dall'art. 35, comma 1: a) verificano la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 33, comma 1, procedendo, ove possibile, su istruzioni dei clienti, al ripristino dei requisiti; b) registrano per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza; c) annullano gli strumenti finanziari, li spediscono all'emittente per la verifica dell'autenticita', dandone comunicazione ai depositari centrali, ed evidenziano sul conto di cui alla precedente lettera b) la non disponibilita' degli stessi fino alla verifica della loro autenticita'. 2. Verificata tempestivamente l'autenticita' degli strumenti finanziari, l'emittente ne da' comunicazione al depositario centrale e se necessario fornisce a quest'ultimo le informazioni previste dall'art. 52, comma 1, per l'apertura del conto. Il depositario centrale registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. 3. Limitatamente all'immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di un organismo di investimento collettivo rappresentate dal certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, a far tempo dalla data convenuta dall'emittente e dal depositario centrale: a) l'intermediario, al quale il partecipante all'organismo di investimento collettivo ha richiesto la registrazione delle proprie quote o azioni in un conto a lui intestato, richiede all'ente emittente la verifica dei diritti corrispondenti alle quote o azioni da registrare nel conto, comunicandogli tutti i dati richiesti da quest'ultimo ai fini di detta verifica; b) l'ente emittente, effettuata la verifica di cui alla precedente lettera a), ne da' comunicazione al depositario centrale e alla banca depositaria. Il depositario centrale registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. L'intermediario procede alla registrazione dei diritti corrispondenti alle quote o azioni del partecipante all'organismo di investimento collettivo nel conto a quest'ultimo intestato. La banca depositaria procede all'annullamento del certificato cumulativo e alla contestuale formazione di un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate, se esistenti.