(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
 
Dematerializzazione  di  strumenti  finanziari  cartolari  non   gia'
                             accentrati 
 
    1. Per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in  regime
di dematerializzazione di strumenti  finanziari  cartolari  non  gia'
accentrati, gli intermediari, dalla data prevista dall'art. 35, comma
1: 
      a) verificano la sussistenza dei requisiti di cui all'art.  33,
comma 1, procedendo, ove possibile, su  istruzioni  dei  clienti,  al
ripristino dei requisiti; 
      b)  registrano  per  ogni   titolare   di   conto   i   diritti
corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza; 
      c)  annullano   gli   strumenti   finanziari,   li   spediscono
all'emittente   per   la    verifica    dell'autenticita',    dandone
comunicazione ai depositari centrali, ed evidenziano sul conto di cui
alla precedente lettera b) la non disponibilita'  degli  stessi  fino
alla verifica della loro autenticita'. 
    2.  Verificata  tempestivamente  l'autenticita'  degli  strumenti
finanziari, l'emittente ne da' comunicazione al depositario  centrale
e se necessario fornisce  a  quest'ultimo  le  informazioni  previste
dall'art. 52, comma 1,  per  l'apertura  del  conto.  Il  depositario
centrale  registra  sul  conto   dell'intermediario   e   sul   conto
dell'emittente  il  corrispondente  ammontare  di   diritti   dandone
comunicazione agli stessi. 
    3. Limitatamente  all'immissione  nella  gestione  accentrata  in
regime di dematerializzazione delle quote o azioni di un organismo di
investimento  collettivo  rappresentate  dal  certificato  cumulativo
tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, a far  tempo
dalla data convenuta dall'emittente e dal depositario centrale: 
      a) l'intermediario, al quale il partecipante  all'organismo  di
investimento collettivo ha richiesto la registrazione  delle  proprie
quote o azioni  in  un  conto  a  lui  intestato,  richiede  all'ente
emittente la verifica dei diritti corrispondenti alle quote o  azioni
da registrare nel conto, comunicandogli tutti  i  dati  richiesti  da
quest'ultimo ai fini di detta verifica; 
      b)  l'ente  emittente,  effettuata  la  verifica  di  cui  alla
precedente lettera a), ne da' comunicazione al depositario centrale e
alla banca depositaria. Il depositario centrale  registra  sul  conto
dell'intermediario  e  sul  conto  dell'emittente  il  corrispondente
ammontare   di   diritti   dandone   comunicazione    agli    stessi.
L'intermediario procede alla registrazione dei diritti corrispondenti
alle quote o azioni del partecipante  all'organismo  di  investimento
collettivo nel conto a quest'ultimo intestato. La  banca  depositaria
procede  all'annullamento   del   certificato   cumulativo   e   alla
contestuale   formazione   di   un   nuovo   certificato   cumulativo
rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate,  se
esistenti.