(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
 
   Dematerializzazione di strumenti finanziari di nuova emissione 
 
    1.  Per  l'immissione  in  regime  di  dematerializzazione  degli
strumenti finanziari di  nuova  emissione,  l'emittente  comunica  al
depositario centrale l'ammontare globale previsto dell'emissione,  la
data fissata  per  il  collocamento  e  il  relativo  regolamento.  A
conclusione  della  fase  di  collocamento  l'emittente  comunica  le
informazioni previste dall'art. 52, comma 1, per l'apertura del conto
e  indica  gli  intermediari  ai  quali  accreditare  gli   strumenti
finanziari emessi. L'emittente e  i  predetti  intermediari,  laddove
richiesto dal depositario centrale, forniscono ulteriori informazioni
relative all'avvenuto  collocamento  o  sottoscrizione,  anche  nella
circostanza in cui l'immissione in regime di  dematerializzazione  si
riferisca a strumenti finanziari gia' rappresentati da titoli. 
    2. Limitatamente all'immissione in regime di  dematerializzazione
di quote o azioni di un organismo di investimento collettivo di  tipo
aperto,  prima  dell'inizio  dell'offerta  l'emittente  comunica   al
depositario centrale la data d'inizio dell'offerta e le modalita'  di
regolamento delle operazioni di  emissione  e  rimborso.  L'emittente
comunica  al  depositario  centrale   l'ammontare   degli   strumenti
finanziari emessi in ciascuna giornata e gli  intermediari  ai  quali
accreditarli; all'inizio dell'emissione, per  l'apertura  del  conto,
l'emittente comunica  altresi'  le  caratteristiche  degli  strumenti
finanziari emessi e, in ogni caso, il  codice  identificativo  e  gli
eventuali diritti connessi.