Art. 37. Dematerializzazione di strumenti finanziari di nuova emissione 1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica al depositario centrale l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'art. 52, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi. L'emittente e i predetti intermediari, laddove richiesto dal depositario centrale, forniscono ulteriori informazioni relative all'avvenuto collocamento o sottoscrizione, anche nella circostanza in cui l'immissione in regime di dematerializzazione si riferisca a strumenti finanziari gia' rappresentati da titoli. 2. Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione di quote o azioni di un organismo di investimento collettivo di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica al depositario centrale la data d'inizio dell'offerta e le modalita' di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L'emittente comunica al depositario centrale l'ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli; all'inizio dell'emissione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresi' le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi.