Art. 39. Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari non dematerializzati ai depositari centrali 1. La girata degli strumenti finanziari nominativi ai depositari centrali e' effettuata con la seguente formula: «Al depositario centrale (denominazione) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». 2. In caso di trasferimento ai depositari centrali di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli e' apposta la seguente formula: «Ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta». 3. Le disposizioni di cui all'art. 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dai depositari centrali ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUF.