(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
 
Girata  per  il  trasferimento   degli   strumenti   finanziari   non
               dematerializzati ai depositari centrali 
 
    1. La girata degli strumenti finanziari nominativi ai  depositari
centrali e' effettuata  con  la  seguente  formula:  «Al  depositario
centrale (denominazione) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58». 
    2. In caso di trasferimento ai depositari centrali  di  strumenti
finanziari sui quali siano  stati  annotati  vincoli  e'  apposta  la
seguente formula: «Ai sensi dell'art. 87 del decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i  si  intende  non
apposta». 
    3. Le disposizioni di cui all'art. 28 del regio decreto 29  marzo
1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del
girante effettuata dai depositari centrali  ai  sensi  dell'art.  88,
comma 2, del TUF.