Art. 4. Trasparenza 1. Le controparti centrali e i depositari centrali assicurano che le informazioni rese disponibili attraverso il proprio sito internet siano sempre aggiornate, al fine di garantire ai soggetti interessati un'informativa attendibile ed efficace. 2. Le controparti centrali e i depositari centrali rendono pubbliche le informazioni qualitative e quantitative previste dagli standard internazionali. 3. Le controparti centrali e i depositari centrali, in occasione di significative modifiche al funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti, prevedono adeguate forme di consultazione con gli utenti al fine di valutare l'impatto delle iniziative e l'appropriatezza delle funzionalita' offerte.