(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                             Trasparenza 
 
    1. Le controparti centrali e i depositari centrali assicurano che
le informazioni rese disponibili attraverso il proprio sito  internet
siano sempre aggiornate, al fine di garantire ai soggetti interessati
un'informativa attendibile ed efficace. 
    2. Le  controparti  centrali  e  i  depositari  centrali  rendono
pubbliche le informazioni qualitative e quantitative  previste  dagli
standard internazionali. 
    3. Le controparti centrali e i depositari centrali, in  occasione
di significative modifiche al funzionamento dei servizi e dei sistemi
gestiti, prevedono adeguate forme di consultazione con gli utenti  al
fine di valutare l'impatto delle iniziative e l'appropriatezza  delle
funzionalita' offerte.