(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
 
Richiesta   di   comunicazione   o   di   certificazione   all'ultimo
                            intermediario 
 
    1. Salvo quanto previsto dall'art. 83-novies,  comma  1,  lettera
c), secondo e terzo periodo, del TUF,  ai  fini  del  rilascio  delle
certificazioni   e   dell'invio   delle    comunicazioni,    previste
rispettivamente  dall'art.  83-quinquies,  comma   3,   e   dall'art.
83-sexies,  comma  1,  del  TUF  i  soggetti   legittimati   avanzano
all'ultimo intermediario apposita richiesta. 
    2. Le comunicazioni e  le  certificazioni  contengono  almeno  le
seguenti informazioni: 
      a) i dati identificativi del richiedente; 
      b)  i  dati  identificativi  del   titolare   degli   strumenti
finanziari se diverso dal richiedente; 
      c) la data della richiesta; 
      d) la quantita' e la descrizione degli strumenti finanziari per
i quali si richiede la comunicazione o la certificazione; 
      e) l'indicazione del diritto che si intende esercitare; 
      f) nel caso del diritto d'intervento in assemblea, la data e il
tipo di assemblea; 
      g)   il   termine   di   efficacia   della   comunicazione    o
certificazione, o la clausola «fino a revoca»; 
      h) la data alla quale la comunicazione o la  certificazione  si
riferisce; 
      i) la data di invio della comunicazione  o  di  rilascio  della
certificazione; 
      l) il numero progressivo annuo di emissione. 
    3. L'ultimo intermediario consente  ai  soggetti  legittimati  di
avanzare la richiesta indicata nel comma 1 tramite almeno un mezzo di
comunicazione   a   distanza,   secondo   modalita',   dallo   stesso
prestabilite, che consentano l'identificazione  del  richiedente,  al
quale, su domanda, viene rilasciata, con lo stesso mezzo, conferma di
ricezione  e/o  copia  della  comunicazione  emessa  ai  sensi  degli
articoli 42, 43 o 44. 
    4. Salvo quanto  previsto  dai  commi  5,  6  e  7,  il  soggetto
legittimato   ad   avanzare   la   richiesta   di   comunicazione   o
certificazione e' il  titolare  degli  strumenti  finanziari  immessi
nella gestione accentrata. 
    5. Nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, legittimato
ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei  diritti  di  cui
agli articoli 2376 e 2415 del codice civile e  83-sexies  e  146  del
TUF, salvo  convenzione  contraria,  e'  il  creditore  pignoratizio,
l'usufruttuario  ovvero  il  riportatore.   La   mancata   conoscenza
dell'esistenza di tale convenzione esonera gli intermediari  da  ogni
relativa responsabilita'. 
    6. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai
fini dell'esercizio  dei  diritti  previsti  dal  comma  5,  e  dagli
articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e  2437
del codice civile, e' il custode. 
    7. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377,
2395,  2408,  2409,  2416,  2419  e  2422  del  codice   civile,   la
legittimazione ad avanzare la richiesta spetta, nel caso di pegno, di
usufrutto ovvero di riporto, tanto  al  socio  e  all'obbligazionista
quanto al soggetto in favore del quale e' costituito  il  vincolo,  i
quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare  i  diritti
di  rispettiva  pertinenza.   La   seconda   comunicazione   contiene
l'indicazione   dell'avvenuto   invio   della   prima;   la   seconda
certificazione indica l'avvenuto rilascio della prima.