Art. 41. Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario 1. Salvo quanto previsto dall'art. 83-novies, comma 1, lettera c), secondo e terzo periodo, del TUF, ai fini del rilascio delle certificazioni e dell'invio delle comunicazioni, previste rispettivamente dall'art. 83-quinquies, comma 3, e dall'art. 83-sexies, comma 1, del TUF i soggetti legittimati avanzano all'ultimo intermediario apposita richiesta. 2. Le comunicazioni e le certificazioni contengono almeno le seguenti informazioni: a) i dati identificativi del richiedente; b) i dati identificativi del titolare degli strumenti finanziari se diverso dal richiedente; c) la data della richiesta; d) la quantita' e la descrizione degli strumenti finanziari per i quali si richiede la comunicazione o la certificazione; e) l'indicazione del diritto che si intende esercitare; f) nel caso del diritto d'intervento in assemblea, la data e il tipo di assemblea; g) il termine di efficacia della comunicazione o certificazione, o la clausola «fino a revoca»; h) la data alla quale la comunicazione o la certificazione si riferisce; i) la data di invio della comunicazione o di rilascio della certificazione; l) il numero progressivo annuo di emissione. 3. L'ultimo intermediario consente ai soggetti legittimati di avanzare la richiesta indicata nel comma 1 tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalita', dallo stesso prestabilite, che consentano l'identificazione del richiedente, al quale, su domanda, viene rilasciata, con lo stesso mezzo, conferma di ricezione e/o copia della comunicazione emessa ai sensi degli articoli 42, 43 o 44. 4. Salvo quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione e' il titolare degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata. 5. Nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2376 e 2415 del codice civile e 83-sexies e 146 del TUF, salvo convenzione contraria, e' il creditore pignoratizio, l'usufruttuario ovvero il riportatore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera gli intermediari da ogni relativa responsabilita'. 6. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal comma 5, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, e' il custode. 7. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione ad avanzare la richiesta spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale e' costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. La seconda comunicazione contiene l'indicazione dell'avvenuto invio della prima; la seconda certificazione indica l'avvenuto rilascio della prima.