(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
 
       Comunicazioni per il diritto di intervento in assemblea 
 
    1. Per l'intervento e per l'esercizio del  voto  nelle  assemblee
delle societa' soggette alla disciplina prevista nell'art. 83-sexies,
comma 2, del TUF, il termine stabilito dall'ultimo intermediario  per
la presentazione della richiesta di  comunicazione  non  puo'  essere
antecedente la fine del secondo giorno di mercato  aperto  successivo
alla record date, ai sensi del medesimo comma. 
    2. Per l'intervento e l'esercizio del voto nelle assemblee  delle
altre societa', il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la
presentazione  della  richiesta  di  comunicazione  non  puo'  essere
antecedente il secondo giorno non  festivo  che  precede  il  termine
indicato nell'art. 83-sexies, comma  4,  ovvero  il  termine  fissato
dallo statuto ai sensi del  medesimo  comma.  L'ultimo  intermediario
rende indisponibili  fino  alla  chiusura  dell'assemblea  le  azioni
oggetto di comunicazione emesse dalle societa' il cui statuto preveda
espressamente tale condizione. 
    3. L'intermediario  conserva,  in  ordine  progressivo  annuo  di
emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate.