Art. 42. Comunicazioni per il diritto di intervento in assemblea 1. Per l'intervento e per l'esercizio del voto nelle assemblee delle societa' soggette alla disciplina prevista nell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF, il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non puo' essere antecedente la fine del secondo giorno di mercato aperto successivo alla record date, ai sensi del medesimo comma. 2. Per l'intervento e l'esercizio del voto nelle assemblee delle altre societa', il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non puo' essere antecedente il secondo giorno non festivo che precede il termine indicato nell'art. 83-sexies, comma 4, ovvero il termine fissato dallo statuto ai sensi del medesimo comma. L'ultimo intermediario rende indisponibili fino alla chiusura dell'assemblea le azioni oggetto di comunicazione emesse dalle societa' il cui statuto preveda espressamente tale condizione. 3. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate.