Art. 43. Comunicazioni per l'esercizio di alcuni diritti 1. La legittimazione all'esercizio, anche congiunto, dei diritti sociali previsti dagli articoli 2437 e 2422 del codice civile e 83-duodecies, comma 3, 126-bis, 127-ter, 147-ter e 148 del TUF nonche' dall'art. 48, comma 2, del presente provvedimento e' attestata da una comunicazione all'emittente. 2. L'intermediario rende indisponibili, ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 2, del codice civile, le azioni oggetto di comunicazione limitatamente all'esercizio del diritto previsto dall'art. 2437, del codice civile. 3. Si applica l'art. 42, comma 3.