(Allegato-art. 43)
                              Art. 43. 
 
           Comunicazioni per l'esercizio di alcuni diritti 
 
    1. La legittimazione all'esercizio, anche congiunto, dei  diritti
sociali previsti dagli articoli 2437  e  2422  del  codice  civile  e
83-duodecies, comma 3,  126-bis,  127-ter,  147-ter  e  148  del  TUF
nonche'  dall'art.  48,  comma  2,  del  presente  provvedimento   e'
attestata da una comunicazione all'emittente. 
    2.  L'intermediario  rende  indisponibili,  ai  sensi   dell'art.
2437-bis,  comma  2,  del  codice  civile,  le  azioni   oggetto   di
comunicazione  limitatamente  all'esercizio  del   diritto   previsto
dall'art. 2437, del codice civile. 
    3. Si applica l'art. 42, comma 3.