Art. 44. Maggiorazione del voto 1. Il soggetto che intenda iscriversi nell'elenco previsto dall'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF, avanza apposita richiesta all'ultimo intermediario, in conformita' a quanto previsto dall'art. 41, comma 1. 2. La legittimazione all'iscrizione nell'elenco e' attestata da una comunicazione all'emittente contenente le informazioni di cui all'art. 41, comma 2, con clausola «fino a revoca». 3. Ove lo statuto preveda una successiva attestazione della legittimazione ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto, decorso il periodo continuativo indicato ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 1, del TUF, il soggetto iscritto nell'elenco chiede all'ultimo intermediario di effettuare una seconda comunicazione, avente le medesime caratteristiche della comunicazione di cui al comma 2. 4. In caso di aumento di capitale, la legittimazione all'estensione della maggiorazione eventualmente applicabile ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF e' attestata da una comunicazione all'emittente ai sensi del comma 2. 5. L'emittente notifica all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'elenco secondo quando previsto dalla disciplina attuativa dell'art. 127-quinquies del TUF, l'avvenuta o la mancata iscrizione o, a seconda dei casi, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, per gli adempimenti conseguenti, esplicitando la motivazione dell'eventuale diniego. 6. L'intermediario comunica all'emittente l'eventuale trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione prevista nel comma 2, nonche' la rinuncia all'iscrizione nell'elenco ove ad esso notificata, attraverso una comunicazione di revoca totale o parziale, che indichi altresi' la causale specifica e il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile. Nel caso in cui abbia effettuato piu' di una comunicazione ai sensi del comma 2 e il trasferimento o la rinuncia non riguardino la totalita' delle azioni, al fine di indicare il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie l'intermediario considera trasferite le azioni registrate sul conto secondo un criterio «ultimo entrato, primo uscito». Nei casi in cui l'indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie sia mancante, l'emittente applica il criterio «ultimo entrato, primo uscito» nell'aggiornamento dell'elenco. 7. Il comma 6 non si applica nel caso di trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione di cui al comma 2 senza cambio di intestazione del conto, effettuato secondo modalita' che garantiscono all'emittente di conoscere l'identita' degli intermediari partecipanti coinvolti nel trasferimento. 8. Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto ove notificate all'intermediario, l'intermediario comunica all'emittente tali eventi per gli adempimenti conseguenti. 9. L'intermediario segnala all'emittente la costituzione di vincoli ai sensi dell'art. 83-octies del TUF sulle azioni interessate dalla comunicazione prevista dal comma 2 e la loro modificazione o estinzione, indicando altresi' il numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile. 10. L'emittente notifica all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'elenco secondo quando previsto dalla disciplina attuativa dell'art. 127-quinquies del TUF, la cancellazione dall'elenco o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto per cause diverse dalla cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione. 11. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo. 12. Per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel presente provvedimento, intermediari, emittenti e depositari centrali sono tenuti ad uniformarsi alle migliori prassi di mercato.