(Allegato-art. 44)
                              Art. 44. 
 
                       Maggiorazione del voto 
 
    1.  Il  soggetto  che  intenda  iscriversi  nell'elenco  previsto
dall'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF, avanza apposita  richiesta
all'ultimo intermediario, in conformita' a quanto previsto  dall'art.
41, comma 1. 
    2. La legittimazione all'iscrizione nell'elenco e'  attestata  da
una comunicazione all'emittente contenente  le  informazioni  di  cui
all'art. 41, comma 2, con clausola «fino a revoca». 
    3. Ove lo  statuto  preveda  una  successiva  attestazione  della
legittimazione ai fini  del  conseguimento  della  maggiorazione  del
voto, decorso il periodo continuativo  indicato  ai  sensi  dell'art.
127-quinquies, comma 1, del TUF,  il  soggetto  iscritto  nell'elenco
chiede   all'ultimo   intermediario   di   effettuare   una   seconda
comunicazione, avente le medesime caratteristiche della comunicazione
di cui al comma 2. 
    4.  In  caso  di   aumento   di   capitale,   la   legittimazione
all'estensione della maggiorazione eventualmente applicabile ai sensi
dell'art. 127-quinquies del TUF e'  attestata  da  una  comunicazione
all'emittente ai sensi del comma 2. 
    5.  L'emittente  notifica  all'intermediario  senza  indugio,   e
comunque entro la giornata contabile in cui effettua  l'aggiornamento
dell'elenco  secondo  quando  previsto  dalla  disciplina   attuativa
dell'art. 127-quinquies del TUF, l'avvenuta o la  mancata  iscrizione
o, a seconda dei casi, il conseguimento o  il  mancato  conseguimento
della maggiorazione, per gli adempimenti conseguenti, esplicitando la
motivazione dell'eventuale diniego. 
    6.    L'intermediario    comunica    all'emittente    l'eventuale
trasferimento  totale  o  parziale  delle  azioni  interessate  dalla
comunicazione   prevista   nel   comma   2,   nonche'   la   rinuncia
all'iscrizione nell'elenco ove ad  esso  notificata,  attraverso  una
comunicazione di revoca totale o parziale, che  indichi  altresi'  la
causale specifica e il numero progressivo annuo di emissione della  o
delle comunicazioni originarie laddove disponibile. Nel caso  in  cui
abbia effettuato piu' di una comunicazione ai sensi del comma 2 e  il
trasferimento o la rinuncia non riguardino la totalita' delle azioni,
al fine di indicare il numero progressivo annuo di emissione della  o
delle comunicazioni originarie l'intermediario  considera  trasferite
le azioni registrate sul conto secondo un criterio  «ultimo  entrato,
primo uscito». Nei casi in cui l'indicazione del  numero  progressivo
annuo  della  o  delle   comunicazioni   originarie   sia   mancante,
l'emittente  applica  il  criterio  «ultimo  entrato,  primo  uscito»
nell'aggiornamento dell'elenco. 
    7. Il comma 6 non si applica nel caso di trasferimento  totale  o
parziale delle azioni interessate dalla comunicazione di cui al comma
2  senza  cambio  di  intestazione  del  conto,  effettuato   secondo
modalita' che garantiscono  all'emittente  di  conoscere  l'identita'
degli intermediari partecipanti coinvolti nel trasferimento. 
    8. Nelle ipotesi di successione per causa  di  morte,  fusione  o
scissione del titolare del conto  ove  notificate  all'intermediario,
l'intermediario  comunica   all'emittente   tali   eventi   per   gli
adempimenti conseguenti. 
    9.  L'intermediario  segnala  all'emittente  la  costituzione  di
vincoli ai sensi dell'art. 83-octies del TUF sulle azioni interessate
dalla comunicazione prevista dal comma 2 e la  loro  modificazione  o
estinzione, indicando altresi' il numero progressivo  annuo  della  o
delle comunicazioni originarie laddove disponibile. 
    10.  L'emittente  notifica  all'intermediario  senza  indugio,  e
comunque entro la giornata contabile in cui effettua  l'aggiornamento
dell'elenco  secondo  quando  previsto  dalla  disciplina   attuativa
dell'art. 127-quinquies del TUF, la cancellazione  dall'elenco  o,  a
seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto  per  cause
diverse dalla cessione delle azioni  a  titolo  oneroso  o  gratuito,
esplicitando la relativa motivazione. 
    11. L'intermediario conserva,  in  ordine  progressivo  annuo  di
emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate  ai  sensi
del presente articolo. 
    12. Per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati  nel
presente provvedimento, intermediari, emittenti e depositari centrali
sono tenuti ad uniformarsi alle migliori prassi di mercato.