(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
 
               Comunicazioni rettificative e di revoca 
 
    1. Nel caso in cui la comunicazione  prevista  dall'art.  43  sia
stata trasmessa  in  una  data  antecedente  a  quella  in  cui  deve
sussistere, secondo la disciplina applicabile, la legittimazione  per
l'esercizio dei relativi diritti, gli intermediari  comunicano  senza
indugio agli emittenti l'eventuale cessione totale o  parziale  degli
strumenti finanziari oggetto  di  tale  comunicazione,  indicando  il
numero   progressivo   annuo   di   emissione   della   comunicazione
precedentemente effettuata. 
    2.  Limitatamente  all'esercizio  dei  diritti   previsti   dagli
articoli 2422 del codice civile e 127-ter del TUF,  la  comunicazione
rettificativa  e'  effettuata  esclusivamente  nel  caso  in  cui  la
cessione abbia ad oggetto la totalita' degli strumenti finanziari  di
pertinenza del soggetto  legittimato,  registrati  sui  conti  tenuti
dall'ultimo intermediario. 
    3. L'obbligo previsto dal comma 1 si applica per tutto il termine
di efficacia delle comunicazioni,  se  indicato  nella  comunicazione
medesima, salvi i casi in cui  sia  rilevante  per  l'ordinamento  la
titolarita' degli strumenti finanziari ad una data specifica. In tali
casi l'intermediario assolve l'obbligo di cui al comma 1 trasmettendo
un'unica comunicazione di rettifica  con  riferimento  alle  evidenze
relative al termine della  giornata  contabile  in  cui  deve  essere
verificata la titolarita' degli strumenti  finanziari  oggetto  della
prima comunicazione. 
    4. Ove compatibile con la disciplina dell'esercizio  dei  diritti
sociali, il soggetto legittimato tramite una comunicazione inviata ai
sensi dell'art. 43,  come  eventualmente  rettificata  ai  sensi  del
medesimo comma, puo' chiedere l'invio di una comunicazione di  revoca
sulla totalita' o su parte  degli  strumenti  finanziari  di  propria
pertinenza, registrati sui conti tenuti dall'ultimo intermediario.