Art. 45. Comunicazioni rettificative e di revoca 1. Nel caso in cui la comunicazione prevista dall'art. 43 sia stata trasmessa in una data antecedente a quella in cui deve sussistere, secondo la disciplina applicabile, la legittimazione per l'esercizio dei relativi diritti, gli intermediari comunicano senza indugio agli emittenti l'eventuale cessione totale o parziale degli strumenti finanziari oggetto di tale comunicazione, indicando il numero progressivo annuo di emissione della comunicazione precedentemente effettuata. 2. Limitatamente all'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 2422 del codice civile e 127-ter del TUF, la comunicazione rettificativa e' effettuata esclusivamente nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto la totalita' degli strumenti finanziari di pertinenza del soggetto legittimato, registrati sui conti tenuti dall'ultimo intermediario. 3. L'obbligo previsto dal comma 1 si applica per tutto il termine di efficacia delle comunicazioni, se indicato nella comunicazione medesima, salvi i casi in cui sia rilevante per l'ordinamento la titolarita' degli strumenti finanziari ad una data specifica. In tali casi l'intermediario assolve l'obbligo di cui al comma 1 trasmettendo un'unica comunicazione di rettifica con riferimento alle evidenze relative al termine della giornata contabile in cui deve essere verificata la titolarita' degli strumenti finanziari oggetto della prima comunicazione. 4. Ove compatibile con la disciplina dell'esercizio dei diritti sociali, il soggetto legittimato tramite una comunicazione inviata ai sensi dell'art. 43, come eventualmente rettificata ai sensi del medesimo comma, puo' chiedere l'invio di una comunicazione di revoca sulla totalita' o su parte degli strumenti finanziari di propria pertinenza, registrati sui conti tenuti dall'ultimo intermediario.