Art. 46. Certificazioni per l'esercizio di altri diritti 1. La legittimazione all'esercizio di diritti diversi da quelli previsti dagli articoli 42, 43 e 44 e' attestata da una certificazione rilasciata dall'intermediario conformemente alle proprie scritture contabili. 2. La certificazione e' rilasciata al soggetto legittimato entro il secondo giorno non festivo successivo alla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ultimo intermediario. 3. Chi, avendo ottenuto la certificazione, intende trasferire i propri diritti o, se applicabile, chiede la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti, deve restituire la certificazione all'intermediario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia piu' idonea a produrre effetti. 4. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta, l'intermediario consegna una copia recante la dizione «duplicato». 5. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 4.