(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
 
           Certificazioni per l'esercizio di altri diritti 
 
    1. La legittimazione all'esercizio di diritti diversi  da  quelli
previsti  dagli  articoli  42,  43  e  44   e'   attestata   da   una
certificazione  rilasciata  dall'intermediario   conformemente   alle
proprie scritture contabili. 
    2. La certificazione e' rilasciata al soggetto legittimato  entro
il secondo giorno non festivo successivo  alla  data  di  ricevimento
della richiesta da parte dell'ultimo intermediario. 
    3. Chi, avendo ottenuto la certificazione, intende  trasferire  i
propri diritti o, se applicabile, chiede la consegna degli  strumenti
finanziari  corrispondenti,   deve   restituire   la   certificazione
all'intermediario che l'ha rilasciata, salvo che la  stessa  non  sia
piu' idonea a produrre effetti. 
    4. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o  sottrazione
delle  certificazioni,  su  istanza  dei  soggetti  legittimati  alla
richiesta, l'intermediario consegna  una  copia  recante  la  dizione
«duplicato». 
    5. L'intermediario  conserva,  in  ordine  progressivo  annuo  di
emissione,  copia  delle  certificazioni,  unitamente  al   duplicato
eventualmente rilasciato ai sensi del comma 4.