(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
 
                     Segnalazioni agli emittenti 
 
    1. Si applicano gli obblighi di segnalazione  previsti  dall'art.
83-novies e 83-duodecies del TUF. Gli intermediari indicano  altresi'
agli emittenti i nominativi dei titolari degli  strumenti  finanziari
immessi nella gestione  accentrata  se  diversi  dai  richiedenti  le
certificazioni o le comunicazioni. 
    2. Ai sensi  dell'art.  127-quater  del  TUF,  sulla  base  delle
indicazioni ricevute dagli emittenti per il tramite di un depositario
centrale, gli intermediari segnalano agli emittenti  le  informazioni
necessarie  a  permettere  la   maggiorazione   del   dividendo.   Le
segnalazioni danno indicazione del numero minimo di azioni registrate
sui conti degli aventi diritto  nel  periodo  continuativo  stabilito
nello statuto.