Art. 47. Segnalazioni agli emittenti 1. Si applicano gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 83-novies e 83-duodecies del TUF. Gli intermediari indicano altresi' agli emittenti i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata se diversi dai richiedenti le certificazioni o le comunicazioni. 2. Ai sensi dell'art. 127-quater del TUF, sulla base delle indicazioni ricevute dagli emittenti per il tramite di un depositario centrale, gli intermediari segnalano agli emittenti le informazioni necessarie a permettere la maggiorazione del dividendo. Le segnalazioni danno indicazione del numero minimo di azioni registrate sui conti degli aventi diritto nel periodo continuativo stabilito nello statuto.