(Allegato-art. 48)
                              Art. 48. 
 
        Identificazione dei titolari di strumenti finanziari 
 
    1. Gli emittenti obbligazioni immesse  nel  sistema  di  gestione
accentrata possono chiedere, in  qualsiasi  momento  e  con  oneri  a
proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i
dati identificativi dei titolari delle  obbligazioni,  unitamente  al
numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati. 
    2. Nel caso di prestiti obbligazionari disciplinati  dalla  legge
italiana, la facolta' indicata al comma 1 e'  esercitabile  solo  ove
consentito dal regolamento del prestito. In tal caso, l'emittente  e'
tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza  dell'assemblea
degli obbligazionisti, ovvero su richiesta di  tanti  obbligazionisti
che rappresentino almeno la  meta'  della  quota  prevista  dall'art.
2415, comma 2, e i relativi costi sono ripartiti tra l'emittente e  i
titolari di obbligazioni secondo i  criteri  stabiliti  dal  medesimo
regolamento. 
    3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1  e  2  e  dall'art.
83-duodecies   del   TUF,   gli    emittenti    possono    effettuare
l'identificazione  dei  titolari  degli  strumenti   finanziari   ivi
menzionati anche richiedendo: 
      a) ad un depositario  centrale,  i  dati  identificativi  degli
intermediari nei  conti  dei  quali  sono  registrati  gli  strumenti
finanziari  da  essi  emessi,  unitamente  al  numero  di   strumenti
finanziari registrati nei predetti conti; 
      b) agli intermediari, i dati identificativi  dei  titolari  dei
conti nei quali sono registrati  gli  strumenti  finanziari  da  essi
emessi, unitamente al numero degli  strumenti  finanziari  registrati
nei predetti conti. 
    4. Gli emittenti obbligazioni ammesse alle  negoziazioni  con  il
consenso dell'emittente nei mercati pubblicano, con  le  modalita'  e
nei termini indicati nell'art. 114, comma 1, del TUF,  un  comunicato
con   cui   danno    notizia    della    decisione    di    procedere
all'identificazione degli obbligazionisti, rendendo note le  relative
motivazioni o  l'identita'  e  la  partecipazione  complessiva  degli
obbligazionisti istanti nei casi di cui al comma 2. I  dati  ricevuti
dall'emittente sono messi a disposizione degli obbligazionisti  senza
indugio e senza oneri a loro carico. 
    5. E' fatta salva la possibilita' per i titolari degli  strumenti
finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri  dati
identificativi.  Nei   casi   di   contitolarita'   degli   strumenti
finanziari, il divieto di comunicazione dei  dati  identificativi  da
parte di uno solo  dei  contitolari  non  consente  l'identificazione
della pluralita' degli stessi.