Art. 50. Segnalazioni dei depositari centrali agli emittenti 1. I depositari centrali segnalano agli emittenti, ai sensi dell'art. 89 del TUF, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati ad esse girati; comunicano altresi' le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati messi a disposizione per ritiri tramite intermediario. 2. Le segnalazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.