(Allegato-art. 50)
                              Art. 50. 
 
         Segnalazioni dei depositari centrali agli emittenti 
 
    1. I depositari  centrali  segnalano  agli  emittenti,  ai  sensi
dell'art.  89  del  TUF,  le  specifiche  numeriche  degli  strumenti
finanziari nominativi non dematerializzati ad esse girati; comunicano
altresi'  le  specifiche   numeriche   degli   strumenti   finanziari
nominativi non  dematerializzati  messi  a  disposizione  per  ritiri
tramite intermediario. 
    2. Le segnalazioni sono effettuate mensilmente, entro  il  quinto
giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di
tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino  all'ultimo  giorno  del
mese precedente.