Art. 51. Annotazioni e aggiornamento del libro soci degli emittenti 1. Gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformita' alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari e dai depositari centrali, con indicazione delle date a cui le registrazioni sui conti degli intermediari si riferiscono. 2. Sulla base delle segnalazioni effettuate dai depositari centrali, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantita' dei certificati immessi nella gestione accentrata con l'intestazione al depositario centrale completata dall'indicazione «ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». 3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dal sistema di gestione accentrata per ritiro, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantita' evidenziando che trattasi di strumenti finanziari gia' girati o intestati al depositario centrale. 4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e usciti dal sistema di gestione accentrata l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell'intestatario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall'intermediario sugli stessi. 5. Gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali e' stata rilasciata la certificazione o effettuata la comunicazione, ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 46, e di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facolta' di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantita' degli strumenti finanziari. 6. Gli emittenti mantengono evidenza nel libro dei soci delle segnalazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-novies, comma 1, lettera g), del TUF. 7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni delle autorita' di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari e' effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni e annotazioni previste dal presente articolo.