(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
 
     Annotazioni e aggiornamento del libro soci degli emittenti 
 
    1. Gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei  soci  in
conformita' alle comunicazioni e alle segnalazioni  effettuate  dagli
intermediari e dai depositari centrali, con indicazione delle date  a
cui le registrazioni sui conti degli intermediari si riferiscono. 
    2.  Sulla  base  delle  segnalazioni  effettuate  dai  depositari
centrali, gli emittenti annotano nel libro  dei  soci  le  specifiche
numeriche e le  relative  quantita'  dei  certificati  immessi  nella
gestione  accentrata  con  l'intestazione  al  depositario   centrale
completata dall'indicazione «ai  sensi  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58». 
    3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dal  sistema  di
gestione accentrata per ritiro, gli emittenti annotano nel libro  dei
soci le specifiche numeriche e le relative quantita' evidenziando che
trattasi  di  strumenti  finanziari  gia'  girati  o   intestati   al
depositario centrale. 
    4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e  usciti  dal
sistema di gestione accentrata l'emittente provvede all'aggiornamento
del  libro  dei  soci  con  l'indicazione   dell'intestatario   degli
strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall'intermediario  sugli
stessi. 
    5. Gli emittenti mantengono,  nell'ambito  del  libro  dei  soci,
apposita  evidenza  dei  nominativi  dei  titolari  degli   strumenti
finanziari per i  quali  e'  stata  rilasciata  la  certificazione  o
effettuata la comunicazione, ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 46,
e di coloro ai quali sono  stati  pagati  i  dividendi  o  che  hanno
esercitato la facolta'  di  acquisto  e  i  diritti  di  opzione,  di
assegnazione e di conversione,  specificando  le  relative  quantita'
degli strumenti finanziari. 
    6. Gli emittenti mantengono evidenza nel  libro  dei  soci  delle
segnalazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art.
83-novies, comma 1, lettera g), del TUF. 
    7. In tutti i casi previsti dalla legge o da  disposizioni  delle
autorita'  di  controllo,  la  rilevazione  dei  dati  concernenti  i
soggetti titolari degli  strumenti  finanziari  e'  effettuata  dagli
emittenti anche sulla base delle registrazioni e annotazioni previste
dal presente articolo.