(Allegato-art. 52)
                              Art. 52. 
 
Conto emittente presso il  depositario  centrale  e  mantenimento  di
                          separate evidenze 
 
    1. I depositari centrali aprono un conto per ciascun emittente  i
cui strumenti finanziari sono oggetto di registrazione  iniziale  nel
sistema di gestione accentrata. Il conto mantiene  separata  evidenza
di ciascuna  emissione,  recando  tutte  le  informazioni  comunicate
dall'emittente   necessarie   a   individuare   le    caratteristiche
dell'emissione  stessa  e,  in  ogni  caso,  il  tipo  di   strumento
finanziario, il codice identificativo, la quantita' emessa, il valore
globale dell'emissione, il  frazionamento  e  gli  eventuali  diritti
connessi. 
    2. I depositari centrali: 
      a) nel  caso  di  pagamento  di  utili  e  altre  distribuzioni
relativi a strumenti  finanziari  immessi  nel  sistema  di  gestione
accentrata, mantengono separata evidenza  delle  relative  risultanze
contabili, attraverso codici identificativi distinti tra  loro,  fino
alla ricezione delle istruzioni di incasso  o,  comunque,  fino  allo
scadere del termine di prescrizione ordinaria; 
      b) nel caso di operazioni sul capitale registrano separatamente
dagli strumenti finanziari i relativi diritti; 
      c) nel caso di obbligazioni soggette a estrazione,  provvedono,
al   fine   di   assicurare   agli   obbligazionisti    i    benefici
dell'estrazione, all'amministrazione  delle  suindicate  obbligazioni
mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche; 
      d) nel caso di iscrizione di un soggetto  nell'elenco  previsto
dall'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF e  di  conseguimento  della
maggiorazione del voto ai sensi  del  medesimo  articolo,  mantengono
separata  evidenza  delle  azioni   interessate   attraverso   codici
identificativi distinti tra loro e  da  quello  originario.  Separata
evidenza  delle  azioni  interessate   potra'   essere   analogamente
mantenuta per le azioni in relazione alle quali sia stata  effettuata
una comunicazione ai sensi dell'art. 44, comma 2, ma  non  sia  stata
ancora conseguita l'iscrizione nell'elenco.