Art. 52. Conto emittente presso il depositario centrale e mantenimento di separate evidenze 1. I depositari centrali aprono un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono oggetto di registrazione iniziale nel sistema di gestione accentrata. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie a individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantita' emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi. 2. I depositari centrali: a) nel caso di pagamento di utili e altre distribuzioni relativi a strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata, mantengono separata evidenza delle relative risultanze contabili, attraverso codici identificativi distinti tra loro, fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria; b) nel caso di operazioni sul capitale registrano separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti; c) nel caso di obbligazioni soggette a estrazione, provvedono, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle suindicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche; d) nel caso di iscrizione di un soggetto nell'elenco previsto dall'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF e di conseguimento della maggiorazione del voto ai sensi del medesimo articolo, mantengono separata evidenza delle azioni interessate attraverso codici identificativi distinti tra loro e da quello originario. Separata evidenza delle azioni interessate potra' essere analogamente mantenuta per le azioni in relazione alle quali sia stata effettuata una comunicazione ai sensi dell'art. 44, comma 2, ma non sia stata ancora conseguita l'iscrizione nell'elenco.