Art. 53. Tenuta dei conti degli intermediari 1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilita' per il trasferimento. 2. Per gli strumenti finanziari di proprieta', gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti.