(Allegato-art. 53)
                              Art. 53. 
 
                 Tenuta dei conti degli intermediari 
 
    1. Gli intermediari accendono conti destinati  a  registrare  per
ogni titolare di conto gli strumenti finanziari  di  sua  pertinenza,
evidenziando gli  elementi  identificativi  del  titolare  del  conto
compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilita'
per il trasferimento. 
    2. Per gli strumenti finanziari di proprieta',  gli  intermediari
accendono specifici conti separati  da  quelli  intestati  ai  propri
clienti.