(Allegato-art. 56)
                              Art. 56. 
 
         Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari 
 
    1. L'intermediario accende appositi conti destinati a  registrare
per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza
gravati  da  vincoli.  Tali  conti  devono  contenere   le   seguenti
indicazioni: 
      a) data dell'iscrizione; 
      b) specie degli strumenti finanziari; 
      c)  natura  del  vincolo   ed   eventuali   altre   indicazioni
supplementari; 
      d) causale dell'iscrizione e data  dell'operazione  oggetto  di
iscrizione; 
      e)  data  di  costituzione  del  vincolo  e  indicazione  delle
specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del  vincolo
e' anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nella gestione
accentrata; 
      f) quantita' degli strumenti finanziari; 
      g) titolare degli strumenti finanziari; 
      h) beneficiario del  vincolo  e  indicazione,  ove  comunicata,
dell'esistenza di  convenzione  fra  le  parti  per  l'esercizio  dei
diritti; 
      i) eventuale data di scadenza del vincolo. 
    2. La documentazione rilasciata dall'intermediario in favore  dei
soggetti  legittimati  all'esercizio  dei   diritti   relativi   agli
strumenti finanziari reca l'annotazione dell'eventuale  esistenza  di
vincoli sugli strumenti finanziari. 
    3. Gli effetti dell'iscrizione dei  vincoli  sorti  anteriormente
all'immissione degli strumenti finanziari nella  gestione  accentrata
retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.