(Allegato-art. 57)
                              Art. 57. 
 
Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli  sull'insieme
            degli strumenti finanziari in essi registrati 
 
    1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83-octies, comma  2,  del
TUF  l'intermediario  puo'  accendere  specifici  conti  destinati  a
consentire la costituzione di vincoli sul valore  dell'insieme  degli
strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono  contenere
le seguenti indicazioni: 
      a) data di accensione del conto; 
      b)  natura  del  vincolo   ed   eventuali   altre   indicazioni
supplementari; 
      c)  data  delle  singole  movimentazioni  e  indicazione  della
specie, quantita' e valore degli strumenti  finanziari  presenti  nel
conto; 
      d) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari; 
      e) titolare degli strumenti finanziari; 
      f) beneficiario del  vincolo  e  indicazione,  ove  comunicata,
dell'esistenza di  convenzione  fra  le  parti  per  l'esercizio  dei
diritti; 
      g) eventuale data di scadenza del vincolo. 
    Per gli strumenti finanziari registrati in conto in  sostituzione
o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel  medesimo
conto, a parita' di valore, la data di costituzione  del  vincolo  e'
identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati. 
    2. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare  del
conto impartisce all'intermediario per iscritto  istruzioni  conformi
agli accordi intercorsi con il beneficiario  del  vincolo  in  ordine
alla  conservazione  dell'integrita'  del  valore   del   vincolo   e
all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari  registrati  nel
conto. 
    3. Qualora a valere sul conto siano disposte  operazioni  per  il
tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del TUF, diverso  da
quello presso il quale e'  aperto  il  conto,  l'esecuzione  di  tali
operazioni e' subordinata al consenso di quest'ultimo.