Art. 57. Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83-octies, comma 2, del TUF l'intermediario puo' accendere specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sul valore dell'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni: a) data di accensione del conto; b) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari; c) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantita' e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto; d) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari; e) titolare degli strumenti finanziari; f) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti; g) eventuale data di scadenza del vincolo. Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parita' di valore, la data di costituzione del vincolo e' identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati. 2. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all'intermediario per iscritto istruzioni conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel conto. 3. Qualora a valere sul conto siano disposte operazioni per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del TUF, diverso da quello presso il quale e' aperto il conto, l'esecuzione di tali operazioni e' subordinata al consenso di quest'ultimo.