(Allegato-art. 58)
                              Art. 58. 
 
Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di  rischio  emessi
                         da banche popolari 
 
    1. Nel caso di immissione nel sistema di gestione  accentrata  di
azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di  rischio  emessi
da banche popolari,  l'esercizio  dei  diritti  non  patrimoniali  e'
riservato ai titolari degli stessi  strumenti  finanziari  in  quanto
legittimati. 
    2. L'esibizione  delle  certificazioni  o  l'effettuazione  delle
comunicazioni e' presupposto per l'iscrizione nel libro soci,  ovvero
per l'esercizio del diritto sociale  in  esse  indicato,  secondo  le
norme di legge e  di  statuto  che  disciplinano  l'organizzazione  e
l'attivita' delle banche popolari. 
    3.  Le  annotazioni  nel  libro   dei   soci   conseguenti   alle
comunicazioni e alle segnalazioni degli intermediari sono eseguite in
conformita' alle  norme  di  legge  e  di  statuto  che  disciplinano
l'organizzazione e l'attivita' delle banche popolari.