Art. 58. Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari 1. Nel caso di immissione nel sistema di gestione accentrata di azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali e' riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto legittimati. 2. L'esibizione delle certificazioni o l'effettuazione delle comunicazioni e' presupposto per l'iscrizione nel libro soci, ovvero per l'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attivita' delle banche popolari. 3. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni e alle segnalazioni degli intermediari sono eseguite in conformita' alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attivita' delle banche popolari.