(Allegato-art. 59)
                              Art. 59. 
 
             Entrata in vigore e disciplina transitoria 
 
    1.  Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed  entra  in  vigore  il  giorno
successivo alla pubblicazione. 
    2. Dalla data di  cui  al  comma  1,  il  presente  provvedimento
sostituisce il provvedimento recante la «Disciplina  dei  servizi  di
gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle
relative societa' di gestione» della Banca d'Italia  e  dalla  Consob
del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni, che e' da intendersi
abrogato fatto salvo quanto previsto nel comma successivo. 
    3. Secondo quanto disposto dall'art.  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo 12 agosto 2016, n. 176, fino al momento individuato dalle
disposizioni transitorie previste  dall'art.  69,  paragrafo  4,  del
regolamento CSDR, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia
di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati  e
di societa' di gestione accentrata dettate dal provvedimento  recante
la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata,  di  liquidazione,
dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione»  della
Banca d'Italia e dalla Consob del 22 febbraio 2008. 
    4. I soggetti che hanno presentato istanza  per  l'autorizzazione
in qualita' di depositari centrali  ai  sensi  del  regolamento  CSDR
adottano tutte le  disposizioni  necessarie  per  garantire  che  gli
obblighi  stabiliti  nel  presente   provvedimento   possano   essere
adempiuti a far  data  della  loro  autorizzazione,  con  l'eccezione
dell'obbligo di rendere esplicito il perseguimento dell'obiettivo del
supporto della stabilita' finanziaria, previsto dall'art.  5,  cui  i
depositari  centrali  potranno  adeguarsi  in  occasione  del   primo
intervento di modifica del loro statuto. 
    5. In deroga al comma 1, le controparti centrali si adeguano: 
      a) agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6, non oltre tre mesi
dall'entrata in vigore del presente provvedimento; 
      b)  all'obbligo   di   rendere   esplicito   il   perseguimento
dell'obiettivo del supporto della  stabilita'  finanziaria,  previsto
dall'art. 5, in  occasione  del  primo  intervento  di  modifica  del
proprio statuto.