Art. 59. Entrata in vigore e disciplina transitoria 1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 2. Dalla data di cui al comma 1, il presente provvedimento sostituisce il provvedimento recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione» della Banca d'Italia e dalla Consob del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni, che e' da intendersi abrogato fatto salvo quanto previsto nel comma successivo. 3. Secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, fino al momento individuato dalle disposizioni transitorie previste dall'art. 69, paragrafo 4, del regolamento CSDR, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di societa' di gestione accentrata dettate dal provvedimento recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione» della Banca d'Italia e dalla Consob del 22 febbraio 2008. 4. I soggetti che hanno presentato istanza per l'autorizzazione in qualita' di depositari centrali ai sensi del regolamento CSDR adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire che gli obblighi stabiliti nel presente provvedimento possano essere adempiuti a far data della loro autorizzazione, con l'eccezione dell'obbligo di rendere esplicito il perseguimento dell'obiettivo del supporto della stabilita' finanziaria, previsto dall'art. 5, cui i depositari centrali potranno adeguarsi in occasione del primo intervento di modifica del loro statuto. 5. In deroga al comma 1, le controparti centrali si adeguano: a) agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6, non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento; b) all'obbligo di rendere esplicito il perseguimento dell'obiettivo del supporto della stabilita' finanziaria, previsto dall'art. 5, in occasione del primo intervento di modifica del proprio statuto.