(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
           Procedure per la segnalazione delle violazioni 
 
    1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di  segnalazione
delle  violazioni,  previste  dall'art.  4-undecies  del  TUF,   sono
approvate dall'organo di amministrazione delle controparti centrali e
dei depositari centrali e definite  in  linea  con  il  principio  di
proporzionalita'. 
    2. Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che
i soggetti preposti alla  ricezione,  all'esame  e  alla  valutazione
delle segnalazioni: 
      a)  non  siano  gerarchicamente  o  funzionalmente  subordinati
all'eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi  il  presunto
responsabile della violazione e non abbiano un  potenziale  interesse
correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l'imparzialita' e
l'indipendenza di giudizio; 
      b) non partecipino all'adozione degli  eventuali  provvedimenti
decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli  organi  aziendali
competenti. 
    3. Le controparti centrali e i depositari  centrali  nominano  un
responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il
quale ne assicura la corretta funzionalita' e riferisce  direttamente
e senza indugio agli  organi  aziendali  competenti  le  informazioni
oggetto di segnalazione, ove rilevanti. 
    4. Le procedure indicate al comma  1  prevedono  che  i  soggetti
preposti alla ricezione, esame e valutazione delle  segnalazioni,  il
responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni,  e
ogni altro soggetto  coinvolto,  siano  obbligati  ad  assicurare  la
confidenzialita' delle informazioni ricevute. 
    5. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresi': 
      a) fermo restando quanto previsto dall'art. 4-undecies del TUF,
i soggetti che possono  attivare  i  sistemi  di  segnalazione  delle
violazioni e gli atti  o  i  fatti  che  possono  essere  oggetto  di
segnalazione; 
      b)  le  modalita'  attraverso   cui   segnalare   le   presunte
violazioni; 
      c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni; 
      d) le modalita' e i tempi delle fasi procedurali concernenti la
trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti; 
      e) le ipotesi in cui il responsabile  dei  sistemi  interni  di
segnalazione  delle  violazioni  e'  tenuto   a   fornire   immediata
comunicazione agli organi aziendali competenti; 
      f) le modalita' attraverso cui  il  soggetto  segnalante  e  il
soggetto segnalato  devono  essere  informati  sugli  sviluppi  nella
trattazione di una segnalazione; 
      g) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha  un
interesse privato collegato alla segnalazione; 
      h) nel caso in cui  il  segnalante  sia  corresponsabile  delle
violazioni, un trattamento  privilegiato  per  quest'ultimo  rispetto
agli  altri  corresponsabili,  compatibilmente  con   la   disciplina
applicabile. 
    6.  Al  fine  di  incentivare  l'uso  dei  sistemi   interni   di
segnalazione delle violazioni, le controparti centrali e i depositari
centrali illustrano al proprio personale, in maniera chiara,  precisa
e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i  presidi
posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante
e del presunto responsabile della violazione. 
    7.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  disciplina  sulla
protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di
segnalazione  delle  violazioni  redige  una  relazione  annuale  sul
corretto  funzionamento   dei   medesimi   sistemi,   contenente   le
informazioni  aggregate  sulle  risultanze  dell'attivita'  svolta  a
seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi
aziendali competenti e messa a disposizione del personale. 
    8.  Fermo  restando  il  rispetto  delle  disposizioni  dell'art.
4-undecies del TUF e del presente articolo, le controparti centrali e
i  depositari  centrali   possono   esternalizzare   l'attivita'   di
ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.