Art. 8. Comunicazioni inerenti ai requisiti patrimoniali 1. Le controparti centrali comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le revisioni dell'importo minimo delle risorse proprie da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento. 2. Le controparti centrali trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob la stima aggiornata del lasso di tempo necessario per la liquidazione o ristrutturazione delle attivita' rispetto ad ogni cambiamento significativo delle ipotesi che la sottendono, di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 152/2013.