(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
          Comunicazioni inerenti ai requisiti patrimoniali 
 
    1. Le controparti centrali comunicano alla Banca d'Italia e  alla
Consob le revisioni dell'importo  minimo  delle  risorse  proprie  da
utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento. 
    2. Le controparti centrali trasmettono alla Banca d'Italia e alla
Consob la stima aggiornata del  lasso  di  tempo  necessario  per  la
liquidazione o ristrutturazione  delle  attivita'  rispetto  ad  ogni
cambiamento significativo delle ipotesi che  la  sottendono,  di  cui
all'art. 2, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 152/2013.