Art. 9. Progetti di modifica da sottoporre alle autorita' 1. Le controparti centrali sottopongono alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di modifica riguardanti: a) la struttura organizzativa; b) il sistema di gestione della continuita' operativa; c) le strutture tecnologiche e informatiche, comprese le modalita' di conservazione dei dati; d) le politiche di investimento; e) il regolamento delle operazioni; f) i meccanismi di funzionamento dei servizi e dei sistemi e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici; g) le procedure per la gestione dei conflitti di interesse; h) l'ambito operativo, in particolare l'ampliamento a nuovi servizi di compensazione o attivita' correlate alla compensazione; i) i modelli e i parametri per il calcolo dei margini, dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonche' altri meccanismi di contenimento della prociclicita' e di controllo dei rischi; l) le politiche utilizzate per la convalida dei modelli e in particolare per testare i metodi relativi ai margini, al fondo di garanzia in caso di inadempimento e alle altre risorse finanziarie e il quadro per il calcolo delle risorse finanziarie liquide; m) le politiche per la gestione del rischio di liquidita'; n) i requisiti di partecipazione. 2. I progetti di modifica indicati dal comma 1, con l'esclusione delle lettere h) e i), sono trasmessi alla Banca d'Italia e alla Consob almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per la loro approvazione. L'informativa illustra i contenuti e le finalita' delle modifiche proposte, nonche' i risultati delle eventuali consultazioni effettuate e gli esiti delle eventuali analisi svolte. 3. Copia della documentazione attestante l'adozione delle modifiche di cui al comma 1 e' trasmessa alla Banca d'Italia e alla Consob non appena approvata. 4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere h) e i), per le valutazioni in merito all'applicabilita' degli articoli 15 e 49 del regolamento EMIR, i progetti di modifica sono trasmessi alla Banca d'Italia e alla Consob almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista per la loro approvazione e includono una relazione che illustra i cambiamenti o le novita' che si intendono introdurre e forniscono una valutazione della controparte centrale circa la loro rilevanza e significativita' ai sensi dei suddetti articoli. 5. Le controparti centrali trasmettono la documentazione relativa ai progetti di modifica di cui al comma 4 in lingua inglese. 6. Nei casi indicati al comma 4, la Banca d'Italia e la Consob comunicano alla controparte centrale le proprie determinazioni in merito alla rilevanza o alla significativita' dei progetti di modifica ai sensi degli articoli 15 e 49 del regolamento EMIR.