(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
          Progetti di modifica da sottoporre alle autorita' 
 
    1. Le controparti centrali sottopongono  alla  Banca  d'Italia  e
alla Consob i progetti di modifica riguardanti: 
      a) la struttura organizzativa; 
      b) il sistema di gestione della continuita' operativa; 
      c)  le  strutture  tecnologiche  e  informatiche,  comprese  le
modalita' di conservazione dei dati; 
      d) le politiche di investimento; 
      e) il regolamento delle operazioni; 
      f) i meccanismi di funzionamento dei servizi e dei sistemi e  i
conseguenti adattamenti tecnico-informatici; 
      g) le procedure per la gestione dei conflitti di interesse; 
      h) l'ambito operativo, in  particolare  l'ampliamento  a  nuovi
servizi di compensazione o attivita' correlate alla compensazione; 
      i) i modelli e i parametri per  il  calcolo  dei  margini,  dei
contributi al  fondo  di  garanzia  in  caso  di  inadempimento  e  i
requisiti  in  materia  di  garanzie,  nonche'  altri  meccanismi  di
contenimento della prociclicita' e di controllo dei rischi; 
      l) le politiche utilizzate per la convalida dei  modelli  e  in
particolare per testare i metodi relativi ai  margini,  al  fondo  di
garanzia in caso di inadempimento e alle altre risorse finanziarie  e
il quadro per il calcolo delle risorse finanziarie liquide; 
      m) le politiche per la gestione del rischio di liquidita'; 
      n) i requisiti di partecipazione. 
    2. I progetti di modifica indicati dal comma 1, con  l'esclusione
delle lettere h) e i), sono trasmessi  alla  Banca  d'Italia  e  alla
Consob almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista  per  la
loro approvazione. L'informativa illustra i contenuti e le  finalita'
delle  modifiche  proposte,  nonche'  i  risultati  delle   eventuali
consultazioni effettuate e gli esiti delle eventuali analisi svolte. 
    3.  Copia  della  documentazione  attestante   l'adozione   delle
modifiche di cui al comma 1 e' trasmessa alla Banca d'Italia  e  alla
Consob non appena approvata. 
    4. Nei casi previsti dal  comma  1,  lettere  h)  e  i),  per  le
valutazioni in merito all'applicabilita' degli articoli 15 e  49  del
regolamento EMIR, i progetti di modifica sono  trasmessi  alla  Banca
d'Italia e alla Consob almeno 30 giorni lavorativi prima  della  data
prevista per la loro  approvazione  e  includono  una  relazione  che
illustra i cambiamenti o le novita' che  si  intendono  introdurre  e
forniscono una valutazione della controparte centrale circa  la  loro
rilevanza e significativita' ai sensi dei suddetti articoli. 
    5. Le controparti centrali trasmettono la documentazione relativa
ai progetti di modifica di cui al comma 4 in lingua inglese. 
    6. Nei casi indicati al comma 4, la Banca d'Italia  e  la  Consob
comunicano alla controparte centrale  le  proprie  determinazioni  in
merito  alla  rilevanza  o  alla  significativita'  dei  progetti  di
modifica ai sensi degli articoli 15 e 49 del regolamento EMIR.