Art. 2 Requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale 1. I requisiti e le situazioni ostative per il rilascio della licenza individuale speciale sono previsti dall'art. 5 del Regolamento generale in materia di titoli abilitativi (di cui alla delibera n. 129/15/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dell'11 marzo 2015) e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento. 2. La licenza speciale puo' essere rilasciata anche all'operatore capogruppo per il servizio di notificazione svolto in modo continuativo e stabile con il medesimo segno distintivo e con un'organizzazione unitaria di piu' operatori postali che siano titolari di licenza individuale rilasciata in base al Regolamento generale. Al momento della presentazione della domanda l'operatore capogruppo indica gli operatori postali, titolari di licenza individuale, che compongono l'organizzazione unitaria, incluse le sedi mandatarie, e presenta la documentazione di natura contrattuale richiesta dall'art. 5, comma 4, del Regolamento per comprovare l'unitarieta' di tale organizzazione. L'operatore capogruppo titolare della licenza individuale speciale comunica ogni variazione dell'organizzazione unitaria fornendo gli estremi degli operatori che entrano a far parte della rete e di quelli che ne escono. 3. I soggetti che intendono presentare la domanda devono inoltre provare il possesso dei seguenti requisiti: a) essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999, a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre la licenza speciale; b) fornire, con riferimento all'attivita' di notifica per la quale si chiede il rilascio della licenza, le informazioni di cui all'art. 5, commi 8 e 9, del Regolamento generale di cui alla delibera 129/15/CONS e trasmettere i segni distintivi (marchio e logo) che saranno utilizzati per fornire il servizio; c) affidabilita'. 1 - Per la licenza del tipo A1 tale requisito si attesta tramite fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta per un importo pari ad euro 100.000,00 rilasciata da banche, societa' assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione. 2 - Per la licenza del tipo A2 tale requisito si attesta tramite la fideiussione di cui al punto 1, per un importo pari ad euro 20.000,00 con il limite di euro 100.000,00 ove sia chiesto il rilascio di piu' licenze a livello regionale. 3 - Per la licenza del tipo A1 occorre la presentazione di bilanci depositati nel registro delle imprese ovvero, per i soggetti non obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il suddetto registro, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sul fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi due esercizi il cui ammontare non risulti inferiore alla soglia minima stabilita in euro 1.000.000,00. 4 - Per la licenza del tipo A2 occorre la presentazione di bilanci di cui al punto 3, ovvero, la dichiarazione sul fatturato globale d'impresa il cui ammontare non risulti inferiore alla soglia minima stabilita in euro 200.000,00. 5 - Per le licenze di tipo A1 e A2 occorre una dichiarazione relativa alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, dalla quale risulti: a) l'assenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice degli appalti»); b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice degli appalti; c) di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto, previste dalla lettera l), del medesimo art. 80, comma 5, del Codice degli appalti; d) di non essere stato destinatario, nell'ultimo triennio precedente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale speciale, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarita' contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva. 6 - Per la licenza del tipo B1 il richiedente attesta unicamente il requisito indicato dalla lettera c), punto 3. 7 - Per la licenza del tipo B2 il richiedente attesta unicamente il requisito indicato dalla lettera c), punto 4. 8 - Con specifico riferimento al procedimento di notifica a mezzo posta, tutti i richiedenti la licenza speciale sono tenuti a dimostrare, comunque entro e non oltre un anno dal rilascio della licenza, il possesso delle certificazioni di qualita' ISO 9001 e ISO 27001, anche in modalita' multisito ove ne ricorrano le condizioni ai sensi della specifica normativa tecnica; d) professionalita'. Per tutte le tipologie di licenza speciale deve essere dimostrata con la produzione di dati di bilancio del biennio precedente da cui risulti l'attivita' svolta nel settore postale relativa ad invii certificati e registrati per una percentuale del fatturato totale non inferiore al 10% del biennio; ovvero, l'attivita' svolta attraverso messi notificatori comprovata da almeno tre attestazioni positive qualificate, per un importo non inferiore al 10% del fatturato totale nel biennio. Per attestazioni qualificate si intendono quelle relative ad affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, compagnie di servizi di pubblica utilita' e, piu' in generale, grandi utenti; e) onorabilita'. 1 - Per tutte le tipologie di licenza speciale i richiedenti forniscono le seguenti dichiarazioni previste dall'art. 8 del Regolamento e richiamate anche nel presente disciplinare: non aver commesso violazioni definitivamente accertate, nel triennio anteriore alla data della domanda per il rilascio della licenza, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiedono; non aver subito, nel triennio anteriore alla domanda, l'applicazione di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; aver adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; non aver commesso una grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione nel triennio anteriore alla data della domanda; non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di incapacita' a contrarre con le pubbliche amministrazioni, di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; non essere stato e non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o reale, anche in forza di un provvedimento non ancora definitivo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p.; essere in regola con il pagamento, ove dovuto, dei contributi alle spese di funzionamento dell'Autorita'; al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999; alle spese per l'istruttoria, le verifiche e i controlli di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 261/1999. 2 - I richiedenti forniscono apposita documentazione attestante l'adozione di una struttura amministrativa che espleti il controllo di conformita' delle attivita' aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa ovvero di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.