Art. 2 
 
    Requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale 
 
  1. I requisiti e le  situazioni  ostative  per  il  rilascio  della
licenza  individuale  speciale  sono   previsti   dall'art.   5   del
Regolamento generale in materia di titoli abilitativi  (di  cui  alla
delibera  n.  129/15/CONS  dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle
comunicazioni dell'11 marzo 2015) e dagli articoli 5, 6, 7  e  8  del
Regolamento. 
  2. La licenza speciale puo' essere rilasciata  anche  all'operatore
capogruppo  per  il  servizio  di  notificazione   svolto   in   modo
continuativo e  stabile  con  il  medesimo  segno  distintivo  e  con
un'organizzazione  unitaria  di  piu'  operatori  postali  che  siano
titolari di licenza individuale rilasciata  in  base  al  Regolamento
generale. 
  Al momento della presentazione della domanda l'operatore capogruppo
indica gli operatori postali, titolari di  licenza  individuale,  che
compongono l'organizzazione unitaria, incluse le sedi  mandatarie,  e
presenta la documentazione di natura contrattuale richiesta dall'art.
5, comma 4, del Regolamento  per  comprovare  l'unitarieta'  di  tale
organizzazione. 
  L'operatore capogruppo titolare della licenza individuale  speciale
comunica ogni variazione dell'organizzazione  unitaria  fornendo  gli
estremi degli operatori che entrano a  far  parte  della  rete  e  di
quelli che ne escono. 
  3. I soggetti che intendono presentare la  domanda  devono  inoltre
provare il possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere in regola con il  pagamento  dei  contributi,  previsti
dall'art. 15  del  decreto  legislativo  n.  261/1999,  a  titolo  di
rimborso spese per l'istruttoria e per verifiche e controlli relativo
al primo anno dal quale decorre la licenza speciale; 
    b) fornire, con riferimento  all'attivita'  di  notifica  per  la
quale si chiede il rilascio della licenza,  le  informazioni  di  cui
all'art. 5, commi 8  e  9,  del  Regolamento  generale  di  cui  alla
delibera 129/15/CONS e trasmettere  i  segni  distintivi  (marchio  e
logo) che saranno utilizzati per fornire il servizio; 
    c) affidabilita'. 
  1 - Per la licenza del tipo A1 tale requisito  si  attesta  tramite
fideiussione autonoma,  irrevocabile  e  a  prima  richiesta  per  un
importo pari  ad  euro  100.000,00  rilasciata  da  banche,  societa'
assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono  sottoposti
a revisione contabile da parte di una societa' di revisione. 
  2 - Per la licenza del tipo A2 tale requisito si attesta tramite la
fideiussione di cui al punto 1, per un importo pari ad euro 20.000,00
con il limite di euro 100.000,00 ove sia chiesto il rilascio di  piu'
licenze a livello regionale. 
  3 - Per la licenza del tipo A1 occorre la presentazione di  bilanci
depositati nel registro delle imprese  ovvero,  per  i  soggetti  non
obbligati al deposito annuale del bilancio  di  esercizio  presso  il
suddetto registro, una dichiarazione, resa ai sensi del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  sul  fatturato  globale
d'impresa realizzato negli ultimi due esercizi il cui  ammontare  non
risulti inferiore alla soglia minima stabilita in euro 1.000.000,00. 
  4 - Per la licenza del tipo A2 occorre la presentazione di  bilanci
di cui al punto 3, ovvero, la  dichiarazione  sul  fatturato  globale
d'impresa il cui ammontare non risulti inferiore alla  soglia  minima
stabilita in euro 200.000,00. 
  5 - Per le licenze di  tipo  A1  e  A2  occorre  una  dichiarazione
relativa alle situazioni di cui all'art. 80,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 50/2016, dalla quale risulti: 
    a) l'assenza di gravi infrazioni alle norme in materia di  salute
e sicurezza sul lavoro nonche' agli  obblighi  di  cui  all'art.  30,
comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  (di  seguito
«Codice degli appalti»); 
    b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuita' aziendale, o di non avere in  corso  un  procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'art. 110 del Codice degli appalti; 
    c) di non trovarsi  in  una  delle  situazioni  che  danno  luogo
all'esclusione  dalla  partecipazione  ad  una  procedura  d'appalto,
previste dalla lettera l), del medesimo art. 80, comma 5, del  Codice
degli appalti; 
    d)  di  non  essere  stato  destinatario,  nell'ultimo   triennio
precedente alla presentazione della domanda  per  il  rilascio  della
licenza  individuale  speciale,  di   provvedimenti   definitivi   di
esclusione da gare ad evidenza  pubblica  a  causa  di  irregolarita'
contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva. 
  6 - Per la licenza del tipo B1 il richiedente attesta unicamente il
requisito indicato dalla lettera c), punto 3. 
  7 - Per la licenza del tipo B2 il richiedente attesta unicamente il
requisito indicato dalla lettera c), punto 4. 
  8 - Con specifico riferimento al procedimento di notifica  a  mezzo
posta,  tutti  i  richiedenti  la  licenza  speciale  sono  tenuti  a
dimostrare, comunque entro e non oltre un  anno  dal  rilascio  della
licenza, il possesso delle certificazioni di qualita' ISO 9001 e  ISO
27001, anche in modalita' multisito ove ne ricorrano le condizioni ai
sensi della specifica normativa tecnica; 
    d) professionalita'. 
  Per tutte le tipologie di licenza speciale deve  essere  dimostrata
con la produzione di dati di bilancio del biennio precedente  da  cui
risulti l'attivita' svolta nel  settore  postale  relativa  ad  invii
certificati e registrati per una percentuale del fatturato totale non
inferiore al 10% del biennio; ovvero, l'attivita'  svolta  attraverso
messi notificatori comprovata da  almeno  tre  attestazioni  positive
qualificate, per un importo non inferiore al 10% del fatturato totale
nel  biennio.  Per  attestazioni  qualificate  si  intendono   quelle
relative ad affidamenti da parte di pubbliche  amministrazioni,  enti
locali,  compagnie  di  servizi  di  pubblica  utilita'  e,  piu'  in
generale, grandi utenti; 
    e) onorabilita'. 
  1 - Per tutte  le  tipologie  di  licenza  speciale  i  richiedenti
forniscono  le  seguenti  dichiarazioni  previste  dall'art.  8   del
Regolamento e richiamate anche nel presente disciplinare: 
    non  aver  commesso  violazioni  definitivamente  accertate,  nel
triennio anteriore alla data della  domanda  per  il  rilascio  della
licenza, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato  in  cui
risiedono; 
    non  aver  subito,   nel   triennio   anteriore   alla   domanda,
l'applicazione di sanzione che comporta il divieto di  contrarre  con
la pubblica amministrazione; 
    aver adempiuto, all'interno delle  proprie  strutture  aziendali,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
    non aver commesso  una  grave  negligenza  nell'esecuzione  delle
prestazioni affidate da una  pubblica  amministrazione  nel  triennio
anteriore alla data della domanda; 
    non versare in stato di interdizione  legale  o  di  interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone  giuridiche  e  delle
imprese  ovvero  di  incapacita'  a  contrarre   con   le   pubbliche
amministrazioni, di interdizione dai pubblici uffici  perpetua  o  di
durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 
    non essere stato e non essere sottoposto a misure di  prevenzione
personale o reale, anche in forza  di  un  provvedimento  non  ancora
definitivo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai  sensi
dell'art. 178 c.p.; 
    essere in regola con il pagamento,  ove  dovuto,  dei  contributi
alle spese di  funzionamento  dell'Autorita';  al  finanziamento  del
costo di fornitura del servizio universale  ai  sensi  dell'art.  10,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  261/1999;  alle  spese  per
l'istruttoria, le verifiche e i controlli di cui all'art. 15, commi 1
e 2, del decreto legislativo n. 261/1999. 
  2 - I richiedenti  forniscono  apposita  documentazione  attestante
l'adozione di una struttura amministrativa che espleti  il  controllo
di conformita' delle attivita'  aziendali  a  disposizioni  normative
applicabili all'impresa ovvero di un modello organizzativo  ai  sensi
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.