Art. 6 Decadenza dalla licenza speciale 1. Il Ministero, su proposta dell'Autorita', dispone la decadenza dalla licenza speciale quando venga meno uno dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento. 2. La decadenza dalla licenza speciale e' disposta dal Ministero nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, anche a seguito dei controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1, del Regolamento. 3. La decadenza e' disposta dal Ministero nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente art. 4, comma 1. 4. Il termine per l'adozione del procedimento di decadenza e' di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario puo' presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge. 5. Nel caso di decadenza dalla licenza i contributi versati ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 261/1999 rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.