Art. 6 
 
                  Decadenza dalla licenza speciale 
 
  1. Il Ministero, su proposta dell'Autorita', dispone  la  decadenza
dalla licenza speciale quando venga meno uno dei  requisiti  previsti
dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento. 
  2. La decadenza dalla licenza speciale e'  disposta  dal  Ministero
nel rispetto dei principi  e  delle  garanzie  di  partecipazione  al
procedimento previsti dalla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  anche  a
seguito dei controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di cui
all'art. 14, comma 1, del Regolamento. 
  3. La decadenza e' disposta  dal  Ministero  nei  casi  di  mancata
richiesta di rinnovo entro il termine di cui al  precedente  art.  4,
comma 1. 
  4. Il termine per l'adozione del procedimento di  decadenza  e'  di
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione
di avvio del procedimento. Il licenziatario puo'  presentare  memorie
scritte e documenti  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di avvio del  procedimento.  Decorso  inutilmente  tale
termine, il Ministero procede ai sensi di legge. 
  5. Nel caso di decadenza dalla  licenza  i  contributi  versati  ai
sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo  n.  261/1999
rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.