Allegato tecnico 1. La rappresentazione dei crediti iscritti a ruolo secondo il concetto dell'accertamento qualificato di cui all'art. 21-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comporta la segmentazione del portafoglio dei crediti affidato all'agente della riscossione, al fine di individuare tipologie omogenee degli stessi, sia per le caratteristiche soggettive del debitore sia per le caratteristiche oggettive del credito, quanto a livelli di riscuotibilita'. 2. I segmenti individuati per definire le tipologie omogenee di crediti sono: a) crediti di dubbio esito: probabilita' di riscossione marginale, valutabile secondo modalita' forfetarie, in considerazione del profilo soggettivo del debitore, connotato da elementi indicativi della difficolta' di riscossione; b) crediti verso procedure concorsuali: determinazione della riscuotibilita' applicando una curva di riscossione specificamente determinata rispetto ai tempi medi di incasso nelle procedure fallimentari o concorsuali; c) crediti suddivisi in classi: valutazione della riscuotibilita' degli altri crediti iscritti a ruolo, sulla scorta delle variabili discriminanti piu' significative emerse dall'analisi storica, a cui applicare curve di riscossione attesa specifiche per ogni classe di credito. 3. La suddivisione dei crediti in classi, di cui al punto 2, lettera c), e' operata tenendo conto delle seguenti variabili, che l'analisi storica ha evidenziato come discriminanti: a) natura giuridica del credito; b) origine del credito; c) natura giuridica del debitore; d) vetusta' dell'iscrizione a ruolo. 4. La valutazione della riscuotibilita' dei crediti di cui al punto 2 considera, ove rilevante, l'incidenza di fattori imprevisti o contingenti, tra cui, in particolare, l'evoluzione del contesto normativo e lo scenario socio-economico. 5. Le operazioni di valutazione dei crediti sono effettuate nelle seguenti fasi: a) stesura del progetto di bilancio previsionale; b) aggiornamento delle previsioni in corso di esercizio, ivi incluso l'assestamento; c) redazione del bilancio consuntivo. Nota metodologica Ai fini dell'analisi della riscuotibilita', come indicato, il bacino dei crediti viene segmentato in tre macro-categorie di cui si indicano partitamente elementi di maggior dettaglio tecnico: a) crediti di «dubbio esito»: gli aspetti rilevanti attengono al profilo soggettivo del debitore, cosicche' rientrano in tale categoria i crediti iscritti verso persone fisiche decedute e verso persone giuridiche cancellate dal registro imprese, nonche' ai crediti di importo «eccezionale», in relazione alle possidenze rilevabili dalle banche dati consultabili dall'Agente della riscossione. Per tali crediti la riscuotibilita' non e' determinata con una curva di riscossione attesa, bensi' con un tasso di riscossione forfettario, in quanto il dato empirico evidenzia percentuali marginali di riscossione; b) crediti verso procedure concorsuali o fallimentari: trattasi di una categoria che puo' essere interessata da incassi non marginali, ma temporalmente protratti, per cui la determinazione del recupero durante la procedura concorsuale ovvero post-fallimento e' rilevata sulla base dell'analisi dei flussi di riscossione occorsi per altri crediti della specie e della relativa dinamica temporale; c) crediti suddivisi in classi: categoria residuale a sua volta suddivisa in «classi di credito», ottenute dalla combinazione delle variabili che l'analisi storica della riscossione ha evidenziato come in grado di discriminare meglio e in modo significativo l'alto o basso livello di successo atteso e, quindi, a contrario, il rischio di mancata riscossione. Tali variabili descrittive sono essenzialmente: 1. la natura giuridica del soggetto; 2. la natura e tipologia del credito, ambiti nei quali assumono particolare rilevanza l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito persone fisiche, l'imposta sul reddito persone giuridiche; 3. l'origine della pretesa tributaria e, segnatamente, se si tratti di un accertamento, di una liquidazione, o di altro atto idoneo; 4. vetusta' dell'imposta pretesa, anche in relazione al momento dell'affidamento del carico e dell'iscrizione a ruolo. In ogni caso, la valutazione tiene in considerazione la vetusta' del ruolo affidato in riscossione. Per la redazione del bilancio di previsione, oltre alla valutazione della riscossione prospettica derivante dal carico ruoli affidato all'Agente della riscossione, e' stimato anche il valore della riscossione attesa derivante dai carichi ruoli non ancora consegnati dagli Enti impositori all'Agente medesimo. Per i carichi delle Agenzie fiscali, in particolare, la stima e' effettuata in contraddittorio con gli Enti impositori, anche al fine di tener conto di eventuali elementi di discontinuita' rispetto al trend storico degli affidamenti preso a riferimento. Per i carichi delle altre amministrazioni centrali, la stima e' effettuata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con il supporto dell'Agente della riscossione. Sui volumi attesi di affidamento e' applicata una curva media di riscossione, definita dall'Agente della riscossione sull'ammontare complessivo dei carichi gia' ricevuti in un significativo orizzonte temporale di riferimento. Nelle fasi di assestamento del bilancio, le previsioni sono aggiornate tenendo conto dei dati consuntivi di affidamento e riscossione piu' recenti disponibili, formulando previsioni sui carichi attesi nei restanti mesi dell'anno oggetto di assestamento e sulle correlate riscossioni. Nel caso di eventi imprevisti o contingenti, quali, in particolare, l'evoluzione dello scenario socio-economico o del contesto normativo, i relativi effetti sulla prospettiva di riscossione sono valutati, ove rilevanti, a valle dell'applicazione del modello storico-statistico attraverso una rettifica in valore assoluto del dato di previsione, tenendo anche conto delle valutazioni e quantificazioni gia' formulate nelle relazioni tecniche di eventuali provvedimenti normativi.