Art. 11. Compiti della funzione antiriciclaggio 1. La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge e regolamentari in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, la funzione provvede a: a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne; b) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente regolamento; c) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; d) verificare l'idoneita' del sistema dei controlli interni e delle procedure adottati e proporre le opportune modifiche organizzative e procedurali al fine di assicurare un adeguato presidio degli stessi rischi; e) prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione; f) verificare l'adeguatezza dei sistemi aziendali e delle procedure interne in materia di: 1. analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 2. adeguata verifica della clientela; 3. conservazione dei documenti e dei dati ai sensi del titolo II, capo II, del decreto antiriciclaggio; 4. rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; 5. adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al titolo II, capo VI, del decreto antiriciclaggio; 6. sistemi interni di segnalazione delle violazioni; g) curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori; h) predisporre flussi informativi diretti agli organi sociali e all'alta direzione. 2. La funzione antiriciclaggio puo' essere chiamata a svolgere le attivita' di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui il rischio di riciclaggio risulti particolarmente elevato. Laddove tale compito venga attribuito alle strutture operative che collaborano nella funzione, il responsabile antiriciclaggio contribuisce a determinare in concreto le misure rafforzate da applicare e controlla l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i relativi esiti. 3. Nella valutazione dell'adeguatezza dei sistemi aziendali e delle procedure interne, la funzione effettua controlli in loco, anche su base campionaria, per verificare l'efficacia e la funzionalita' delle stesse e individuare eventuali aree di criticita'. 4. Le attivita' svolte dalla funzione sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorita' di vigilanza di settore e alla UIF. 5. Almeno una volta l'anno, il responsabile della funzione presenta agli organi sociali una relazione sulle iniziative intraprese, sulle carenze rilevate e sulle relative azioni correttive da adottare nonche' sull'attivita' formativa del personale. 6. In qualita' di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, la funzione collabora con le Autorita' di vigilanza di settore e con la UIF.