Art. 21. Profilatura della clientela 1. I revisori provvedono a definire, prima dell'accettazione dell'incarico, il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile a ciascun cliente sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio descritti negli allegati 1 e 2, ponderati in funzione della loro importanza relativa. In esito alla profilatura, ciascun cliente e' incluso in una classe di rischio predefinita, in ragione della quale sono graduate le misure e le attivita' afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di valutazione delle operazioni sospette. 2. Ai fini dell'elaborazione del profilo di rischio della clientela, i revisori adottano sistemi di classificazione che si avvalgono, per quanto possibile, di procedure informatiche e di algoritmi predefiniti, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio. Tuttavia, i revisori attribuiscono al cliente una classe di rischio piu' elevata di quella risultante dalle procedure automatiche, qualora la ritengano piu' appropriata secondo il loro prudente apprezzamento. Qualora in casi eccezionali venga attribuita al cliente una classe di rischio inferiore a quella risultante dalle procedure automatiche, tale decisione deve essere illustrata e motivata per iscritto. 3. I revisori conservano evidenza delle valutazioni condotte dai vari soggetti coinvolti nell'attribuzione del profilo di rischio del cliente. 4. Se la procedura informatica e' fornita da soggetti esterni, i revisori devono adeguatamente conoscere il funzionamento della stessa e i criteri che determinano l'attribuzione della classe di rischio. 5. I revisori definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura dei clienti modulandola in base ai livelli di rischio assegnati agli stessi. Nel caso in cui nello svolgimento dell'attivita' professionale si riscontrino attivita' o eventi tali da incidere sul profilo di rischio del cliente, i revisori provvedono a modificare tempestivamente la classe di rischio precedentemente attribuita e ad adeguare conseguentemente le misure e le attivita' afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di valutazione delle operazioni sospette.