Art. 23. Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica 1. I revisori provvedono ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica di cui al precedente articolo, lettere da a) a d): a) prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale; b) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga o esenzione. A tal fine, i revisori si avvalgono degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. e), del decreto antiriciclaggio e delle comunicazioni pubblicate dalla stessa UIF in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo; c) quando sorgono dubbi sulla veridicita', attendibilita' o completezza delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisita. 2. I revisori adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonche' dei clienti gia' acquisiti rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda necessaria in conseguenza di modifiche normative ovvero in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 3. L'identificazione del cliente e del titolare effettivo e la verifica dei relativi dati possono ritenersi assolte qualora siano gia' state effettuate in relazione a precedenti prestazioni professionali, purche' le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto al profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo incarico professionale. 4. Gli obblighi di adeguata verifica dei clienti non si applicano: a) nei casi di attivita' didattica o scientifica (ad esempio, docenze o collaborazioni editoriali); b) nel caso di incarichi professionali conferiti nell'ambito di procedure giudiziarie.