Art. 29. Impossibilita' di effettuare l'adeguata verifica. Obbligo di astensione 1. I revisori, nel caso in cui non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non accettano l'incarico ovvero, se il rapporto contrattuale e' in corso di esecuzione, pongono fine al rapporto medesimo, rassegnando le dimissioni. Ove si tratti di revisione legale, le dimissioni sono presentate con le modalita' stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato in attuazione dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 2. I revisori applicano altresi' l'obbligo di astensione previsto dall'art. 42, comma 2, del decreto antiriciclaggio e, ove ne ricorrano le condizioni, inviano una segnalazione di operazione sospetta, a norma del titolo II, capo III, del decreto antiriciclaggio.