Art. 3. Definizioni 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel presente regolamento si intendono per: a) «attivita' professionale»: la revisione legale come definita dalla normativa vigente in materia, ovvero qualsiasi altra prestazione professionale resa dai revisori; b) «decreto antiriciclaggio»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90; c) «enti di interesse pubblico»: le societa' individuate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; d) «enti sottoposti a regime intermedio»: le societa' individuate ai sensi dell'art. 19-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; e) «finanziamento del terrorismo»: le condotte previste dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; f) «MoneyVal»: Comitato costituito in seno al Consiglio d'europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l'area euro-asiatica; g) «organo con funzioni di amministrazione»: 1. il Consiglio di amministrazione (per le societa' per azioni che abbiano adottato il modello tradizionale o monistico di governo societario e, ove presente, per le societa' a responsabilita' limitata); 2. il consiglio di gestione (per le societa' per azioni che abbiano adottato il modello dualistico di governo societario); 3. i soci amministratori con delega gestionale (per le societa' semplici, le societa' in nome collettivo e le societa' a responsabilita' limitata in cui sia presente una pluralita' di amministratori con poteri disgiunti, nei limiti delle deleghe eventualmente agli stessi conferite con riferimento ai compiti elencati all'art. 7 del regolamento); 4. i soci accomandatari (per le societa' in accomandita semplice e le societa' in accomandita per azioni); 5. gli altri organi aziendali con funzioni di amministrazione, quali comitati esecutivi e/o amministratori delegati, nei limiti delle deleghe eventualmente agli stessi conferite con riferimento ai compiti elencati all'art. 7 del regolamento; h) «organo con funzioni di controllo»: 1. il collegio sindacale (per le societa' per azioni che abbiano adottato il modello tradizionale di governo societario ed eventualmente per le societa' a responsabilita' limitata); 2. il consiglio di sorveglianza (per le societa' per azioni che abbiano adottato il modello dualistico di governo societario); 3. il comitato per il controllo sulla gestione (per le societa' per azioni che abbiano adottato il modello monistico di governo societario); 4. i soci amministratori purche' privi di deleghe gestionali suscettibili di minarne l'indipendenza nello svolgimento della funzione di controllo (per le societa' semplici, le societa' in nome collettivo e le societa' a responsabilita' limitata prive di collegio sindacale); 5. i soci accomandanti (per le societa' in accomandita semplice e le societa' in accomandita per azioni); i) «Paesi comunitari»: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo; l) «Paesi terzi»: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo; m) «quarta direttiva antiriciclaggio»: la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; n) «Rete»: la struttura di cui all'art. 1, comma 1, lett. l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; o) «Revisori»: i «revisori legali» e le «societa' di revisione», come definiti nel presente articolo; p) «Revisori legali»: le persone fisiche, abilitate ad esercitare la revisione legale in Italia ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio; q) «Riciclaggio»: le condotte previste dall'art. 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio; r) «sistemi interni di segnalazione delle violazioni»: le modalita' di segnalazione al proprio interno, ai sensi dell'art. 48 del decreto antiriciclaggio, di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; s) «societa' di revisione»: le societa', abilitate ad esercitare la revisione legale in Italia ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. 2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente regolamento, inoltre: a) per «cliente» si intende il soggetto al quale i revisori rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico. Nel caso di incarico conferito dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile, la prestazione professionale si intende resa al soggetto nei cui confronti vengono svolte le operazioni di ispezione e di controllo di cui al citato art. 2403-bis. Nel caso di incarico conferito dalla Rete, la prestazione professionale si intende resa all'entita' oggetto dell'incarico, salvo i casi in cui detta prestazione assuma ambito e portata tali da non far sorgere alcuna rilevante e diretta relazione tra il revisore e l'entita' oggetto dell'incarico; b) per «titolare effettivo» si intende: a) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto professionale (in breve, «titolare effettivo sub 1»); b) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto professionale siano entita' diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'entita' oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, «titolare effettivo sub 2»). In particolare, in caso di societa' di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) e' individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri si applicano, in quanto compatibili, in caso di societa' di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalita' giuridica.