Art. 4. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni generali del capo I si applicano alle societa' di revisione e, in quanto compatibili, ai revisori legali. 2. In particolare, ai revisori legali le disposizioni del capo I si applicano in coerenza con la loro natura di professionisti individuali ed in misura proporzionata alla struttura organizzativa di cui eventualmente si avvalgono, secondo quanto previsto nel capo III.