Art. 2 
 
  1. La delocalizzazione di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) della
delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016,  puo'  essere
effettuata in altro comune della medesima regione  ed  anche  per  le
attivita'  economiche  e  produttive,  nel  rispetto  dei  contributi
massimi concedibili di cui all'art. 1,  comma  5,  lettera  i)  della
citata delibera.