Art. 2 1. La delocalizzazione di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, puo' essere effettuata in altro comune della medesima regione ed anche per le attivita' economiche e produttive, nel rispetto dei contributi massimi concedibili di cui all'art. 1, comma 5, lettera i) della citata delibera.