IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione,  nonche'  raccordo  con  i
percorsi  dell'istruzione  e  formazione   professionale,   a   norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015,
n. 107»; 
  Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  recante  «Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa»; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto l'art. 4 della legge  del  28  marzo  2003,  n.  53,  recante
«Delega  al  Governo  per  la  definizione   delle   norme   generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale»; 
  Visto l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e  grado»,
e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'art. 2,  comma  1,  lettera  c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
«Definizione   delle   norme   generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme
per  la  definizione  dei  percorsi  di  orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e  coreutica,
per il raccordo tra  la  scuola,  le  universita'  e  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea  universitari  ad  accesso
programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999,  n.  264,  a
norma dell'art. 2, comma 1, lettere a),  b)  e  c),  della  legge  11
gennaio 2007, n. 1»; 
  Visto il decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22,  recante
«Definizione  dei   percorsi   di   orientamento   finalizzati   alle
professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11
gennaio 2007, n. 1»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante  «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a  norma  dell'art.  1,  commi  180  e  181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto  l'art.  13,  commi  1,  1-bis,   1-ter   e   1-quater,   del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  recante  «Misure  urgenti  per  la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo  sviluppo
di  attivita'  economiche,  la   nascita   di   nuove   imprese,   la
valorizzazione    dell'istruzione    tecnico-professionale    e    la
rottamazione di autoveicoli»; 
  Visto l'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.   169,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»; 
  Visto  l'art.  52  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazione  e  di
sviluppo»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente il «Regolamento recante  coordinamento  delle  norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente il «Regolamento recante norme per il  riordino  degli
istituti  professionali  a  norma  dell'art.   64,   comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263, concernente il «Regolamento recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di  valutazione  in
materia di istruzione e formazione»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione»; 
  Visti i decreti interministeriali  del  Ministero  dell'istruzione,
universita' e ricerca del 24 aprile 2012 e del 13 novembre 2014, resi
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  relativi
all'adozione  dell'Elenco  nazionale  delle  opzioni  degli  istituti
professionali di cui all'art. 8, comma 4, lettera c) del decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  del  30  giugno
2015,  recante  «Definizione  di   un   quadro   operativo   per   il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni  regionali  e
delle relative competenze, nell'ambito del repertorio  nazionale  dei
titoli  di   istruzione   e   formazione   e   delle   qualificazioni
professionali di cui all'art. 8 del decreto  legislativo  16  gennaio
2013, n. 13»; 
  Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  del  16
dicembre 2010, riguardante l'adozione di linee guida  per  realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli  istituti  professionali  e  i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma  dell'art.
13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40; 
  Visti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni e  Province  autonome
di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi
alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali  di
riferimento dei percorsi di  istruzione  e  formazione  professionale
(Repertorio nazionale qualifiche  triennali  e  diplomi  quadriennali
professionali); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa  a  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente; 
  Vista la raccomandazione del  Consiglio  del  22  maggio  2017  sul
Quadro europeo delle qualifiche per  l'apprendimento  permanente  che
abroga la raccomandazione del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2008/C111/01 del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo
delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2009/C155/01 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo
di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della
formazione professionale (EQAVET); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2009/C155/02 del  18  giugno  2009  sull'istituzione  di  un  sistema
europeo di crediti per l'istruzione  e  la  formazione  professionale
(ECVET); 
  Ritenuto di non accogliere la  richiesta  del  CSPI  di  espungere,
all'art. 3, comma 1, lettera c), la frase «anche  con  la  diffusione
del sistema  duale  realizzato  in  alternanza  scuola  lavoro  e  in
apprendistato» in quanto previsione non limitativa delle possibilita'
delle scuole poiche' sostenuta dalla congiunzione «anche»; 
  Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI relativa  all'art.
5, comma 2, in quanto si tratta di materia oggetto di scelta politica
sostenuta dalle regioni e accolta dalle amministrazioni concertanti; 
  Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI relativa  all'art.
8, comma 2,  in  quanto  determinerebbe  la  violazione  della  norma
vigente in materia di formazione delle  classi  e  determinerebbe  un
incremento di spesa; 
  Ritenuto non necessario modificare, come  da  richiesta  del  CSPI,
l'art. 11, comma 3, in  quanto  alle  misure  di  accompagnamento  si
provvede per via amministrativa con risorse gia' assegnate  ai  sensi
del decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851; 
  Ritenuto superfluo inserire il comma 6  all'art.  11,  relativo  ai
percorsi in lingua slovena, in  quanto  le  prerogative  dell'ufficio
speciale sono  normate  dalla  legge  23  febbraio  2001,  n.  38,  e
l'ufficio  puo'  procedere  in  via  amministrativa  senza   espressa
previsione nel presente decreto; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,
nella seduta dell'8 marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, definisce criteri generali per: 
    a)  favorire  il  raccordo   tra   il   sistema   dell'istruzione
professionale e il sistema di istruzione e formazione  professionale,
di seguito denominato sistema di IeFP; 
    b) la definizione, a livello  regionale,  degli  accordi  di  cui
all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2017,  tra  la
regione e l'ufficio scolastico regionale ai fini dell'attivazione dei
percorsi di cui alla lettera c); 
    c) la realizzazione, in via  sussidiaria,  dei  percorsi  di  cui
all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 61 del 2017, da parte
delle istituzioni scolastiche  che  offrono  percorsi  di  istruzione
professionale, di seguito denominate istituzioni scolastiche di I.P.