IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; Visto l'art. 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»; Visto l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1»; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante «Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto l'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli»; Visto l'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»; Visto l'art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente il «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»; Visti i decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca del 24 aprile 2012 e del 13 novembre 2014, resi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativi all'adozione dell'Elenco nazionale delle opzioni degli istituti professionali di cui all'art. 8, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40; Visti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali professionali); Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente; Vista la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C111/01 del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C155/01 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET); Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di espungere, all'art. 3, comma 1, lettera c), la frase «anche con la diffusione del sistema duale realizzato in alternanza scuola lavoro e in apprendistato» in quanto previsione non limitativa delle possibilita' delle scuole poiche' sostenuta dalla congiunzione «anche»; Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 5, comma 2, in quanto si tratta di materia oggetto di scelta politica sostenuta dalle regioni e accolta dalle amministrazioni concertanti; Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI relativa all'art. 8, comma 2, in quanto determinerebbe la violazione della norma vigente in materia di formazione delle classi e determinerebbe un incremento di spesa; Ritenuto non necessario modificare, come da richiesta del CSPI, l'art. 11, comma 3, in quanto alle misure di accompagnamento si provvede per via amministrativa con risorse gia' assegnate ai sensi del decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851; Ritenuto superfluo inserire il comma 6 all'art. 11, relativo ai percorsi in lingua slovena, in quanto le prerogative dell'ufficio speciale sono normate dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, e l'ufficio puo' procedere in via amministrativa senza espressa previsione nel presente decreto; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 marzo 2018; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, definisce criteri generali per: a) favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale, di seguito denominato sistema di IeFP; b) la definizione, a livello regionale, degli accordi di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2017, tra la regione e l'ufficio scolastico regionale ai fini dell'attivazione dei percorsi di cui alla lettera c); c) la realizzazione, in via sussidiaria, dei percorsi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 61 del 2017, da parte delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, di seguito denominate istituzioni scolastiche di I.P.