Art. 6 
 
                      Accreditamento regionale 
                delle istituzioni scolastiche di I.P. 
 
  1.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito  dei   rispettivi   sistemi   di   accreditamento   delle
istituzioni  formative  per  l'erogazione  dei  percorsi   di   IeFP,
prevedono  le   modalita'   di   accreditamento   delle   istituzioni
scolastiche per l'erogazione di percorsi di IeFP in  via  sussidiaria
di cui all'art. 5 del presente decreto. 
  2. I livelli minimi previsti  dall'intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-regioni 20 marzo 2008 sono garantiti attraverso la declinazione
territoriale degli standard  minimi  del  sistema  di  accreditamento
delle strutture formative per la  qualita'  dei  servizi,  che  tenga
conto della specificita' delle istituzioni  scolastiche  di  I.P.  In
particolare, con riferimento alle istituzioni scolastiche statali  di
I.P., il requisito della certificazione del sistema di gestione della
qualita', laddove previsto dai sistemi regionali  di  accreditamento,
si ritiene assolto anche attraverso  le  procedure  del  rapporto  di
autovalutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
marzo 2013, n. 80 «Regolamento sul sistema nazionale  di  valutazione
in materia di istruzione e formazione».