Art. 7 Programmazione dell'offerta sussidiaria di IeFP 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive modalita' di programmazione dell'offerta sussidiaria di IeFP assicurano: a) un'offerta sussidiaria di percorsi e interventi finalizzati all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi in rapporto alle esigenze e specificita' territoriali; b) il rispetto dei livelli essenziali dei percorsi di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226/2005, degli standard minimi formativi delle qualifiche e dei diplomi relativi alle figure incluse nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali previsto all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; c) la definizione della natura e dell'articolazione dell'offerta, le modalita' didattiche, fra cui l'alternanza scuola lavoro e l'apprendistato ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonche' la specifica disciplina sugli esami di qualifica e diploma dei percorsi di IeFP; d) l'accreditamento di cui all'art. 6 del presente decreto come requisito da parte delle istituzioni scolastiche per l'erogazione dell'offerta sussidiaria di cui all'art. 5 del presente decreto. 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche accreditate, i percorsi di IeFP di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, che gli istituti professionali possono erogare in regime sussidiario. Negli accordi regionali di cui all'art. 4 del presente decreto sono stabilite le modalita' realizzative per assicurare il rispetto della diversa identita' dei percorsi del sistema dell'istruzione professionale e del sistema di IeFP, ferma restando la possibilita' della piena soddisfazione della richiesta della studentessa e dello studente di acquisire conoscenze, abilita' e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi e spendibili nel sistema di IeFP attraverso l'organizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto.