Art. 8 Dotazioni organiche 1. La realizzazione delle misure attuative del presente decreto, ivi inclusa l'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto del limite dell'organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli istituti professionali; in nessun caso la dotazione organica complessiva puo' essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal presente decreto, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall'art. 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le istituzioni scolastiche di I.P., anche per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, fanno riferimento alle indicazioni nazionali contenute nel regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo». 2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, le classi iniziali di IeFP erogate dalle istituzioni scolastiche si costituiscono con riferimento ai criteri del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. 3. L'organico dell'istituzione scolastica e' determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello riferito ai percorsi di IeFP e agli interventi di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, fermo restando il limite di cui al comma 1. 4. L'organico assegnato alle classi delle istituzioni scolastiche di I.P. ove si realizzano i percorsi di IeFP di cui all'art. 5 del presente decreto, e' riferito al monte orario di cui alla disciplina regionale e, in ogni caso, non puo' essere maggiore di quello attribuito ad ogni classe di istruzione professionale. Nel caso di percorsi di istruzione professionale ove si attuano interventi di integrazione con le istituzioni formative di IeFP secondo i criteri generali di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, l'organico e' determinato sulla base delle indicazioni nazionali contenute nel regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo». 5. L'organico assegnato alle istituzioni scolastiche di I.P. per le classi di IeFP non e' separato; l'attribuzione del personale alle classi di IeFP e' effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalita' delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'art. 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. 6. Le classi IeFP hanno una composizione qualitativa dell'organico del personale docente coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP definito dalla programmazione di istituto. L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di istruzione e formazione professionale offerti dalle istituzioni scolastiche di I.P., e' determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli uffici scolastici regionali ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli uffici scolastici regionali verificano, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che l'articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale. 7. Nel caso in cui dall'applicazione degli standard formativi dei percorsi di IeFP e delle misure di raccordo tra i sistemi di IP e i sistemi di IeFP emerga un maggiore fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche assegnate a livello statale, i relativi oneri sono a carico delle regioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.