Art. 8 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1. La realizzazione delle misure attuative  del  presente  decreto,
ivi inclusa l'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte delle
istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto  del  limite
dell'organico docente assegnato a livello regionale e  ad  invarianza
di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli istituti  professionali;
in  nessun  caso  la  dotazione  organica  complessiva  puo'   essere
incrementata  in  conseguenza   dell'attivazione   degli   interventi
previsti   dal   presente   decreto,   ivi   compreso   l'adeguamento
dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti
del contingente previsto dall'art. 1, comma 69, della legge 13 luglio
2015, n. 107. Le istituzioni scolastiche di I.P.,  anche  per  quanto
riguarda gli interventi di cui  all'art.  3,  comma  2  del  presente
decreto, fanno riferimento alle indicazioni nazionali  contenute  nel
regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo». 
  2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, le  classi  iniziali
di IeFP erogate dalle istituzioni scolastiche  si  costituiscono  con
riferimento ai criteri del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 81. 
  3. L'organico dell'istituzione scolastica e' determinato sulla base
del numero delle classi istituite e del relativo  quadro  orario  del
percorso di studio attivato, compreso quello riferito ai percorsi  di
IeFP e agli interventi di  cui  all'art.  3,  comma  2  del  presente
decreto, fermo restando il limite di cui al comma 1. 
  4. L'organico assegnato alle classi delle  istituzioni  scolastiche
di I.P. ove si realizzano i percorsi di IeFP di cui  all'art.  5  del
presente decreto, e' riferito al monte orario di cui alla  disciplina
regionale e, in  ogni  caso,  non  puo'  essere  maggiore  di  quello
attribuito ad ogni classe di istruzione professionale.  Nel  caso  di
percorsi di istruzione professionale ove  si  attuano  interventi  di
integrazione con le istituzioni formative di IeFP secondo  i  criteri
generali di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto,  l'organico
e' determinato sulla base delle indicazioni nazionali  contenute  nel
regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del «decreto legislativo». 
  5. L'organico assegnato alle istituzioni scolastiche di I.P. per le
classi di IeFP non e' separato;  l'attribuzione  del  personale  alle
classi di IeFP e' effettuata  dal  dirigente  scolastico  nell'ambito
delle procedure ordinarie che riguardano la generalita' delle  classi
dell'istituzione scolastica,  nel  rispetto  dell'art.  7,  comma  2,
lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. 
  6. Le classi IeFP hanno una composizione qualitativa  dell'organico
del  personale  docente  coerente  con  gli  standard  formativi  dei
percorsi  di  IeFP  definito  dalla   programmazione   di   istituto.
L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli  insegnanti
tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso  del  personale
docente, per ciascuno degli  indirizzi  di  istruzione  e  formazione
professionale offerti  dalle  istituzioni  scolastiche  di  I.P.,  e'
determinata dalle medesime istituzioni  scolastiche  e  dagli  uffici
scolastici regionali ai sensi dell'art. 1, comma 12, della  legge  13
luglio 2015, n. 107. Gli uffici scolastici regionali  verificano,  ai
sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  che
l'articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non  determini
situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale. 
  7. Nel caso in cui dall'applicazione degli standard  formativi  dei
percorsi di IeFP e delle misure di raccordo tra i sistemi di IP  e  i
sistemi di IeFP emerga un maggiore fabbisogno di  personale  rispetto
alle dotazioni organiche assegnate  a  livello  statale,  i  relativi
oneri sono a carico delle regioni senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.