Art. 2 
 
  1. Le priorita' e gli obiettivi dell'Agenzia, di  cui  all'art.  1,
comma 460 della legge n. 296/2006, sono definiti dal  Ministro  dello
sviluppo economico,  previa  raccolta  di  proposte  da  parte  delle
amministrazioni centrali dello Stato che hanno  disposto  affidamenti
nei confronti dell'Agenzia, per quanto di  rispettiva  competenza  in
ragione delle attivita' dalle stesse affidate. 
  2. Il documento  previsionale  di  gestione  dell'Agenzia,  di  cui
all'art. 1, comma 460 della legge n. 296/2006,  e  i  suoi  eventuali
aggiornamenti, sono approvati dal Ministro dello  sviluppo  economico
dopo aver acquisito l'intesa  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato che hanno disposto affidamenti nei confronti dell'Agenzia,  per
quanto di rispettiva competenza  in  ragione  delle  attivita'  dalle
stesse affidate. 
  3. La relazione annuale predisposta dall'Agenzia ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 9  gennaio  1999,  n.  1  e'  trasmessa  al
Ministero dello sviluppo economico, che provvede ad  inoltrarla  alle
amministrazioni centrali dello Stato che hanno  disposto  affidamenti
nei confronti dell'Agenzia.