Art. 2 1. Le priorita' e gli obiettivi dell'Agenzia, di cui all'art. 1, comma 460 della legge n. 296/2006, sono definiti dal Ministro dello sviluppo economico, previa raccolta di proposte da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno disposto affidamenti nei confronti dell'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza in ragione delle attivita' dalle stesse affidate. 2. Il documento previsionale di gestione dell'Agenzia, di cui all'art. 1, comma 460 della legge n. 296/2006, e i suoi eventuali aggiornamenti, sono approvati dal Ministro dello sviluppo economico dopo aver acquisito l'intesa delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno disposto affidamenti nei confronti dell'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza in ragione delle attivita' dalle stesse affidate. 3. La relazione annuale predisposta dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, che provvede ad inoltrarla alle amministrazioni centrali dello Stato che hanno disposto affidamenti nei confronti dell'Agenzia.